Sentenza del 14/06/2019 n. 16001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso di circa 44,26 milioni di euro di crediti d’imposta sui dividendi percepiti da società italiane, invocando l’art. 10, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. L’Amministrazione aveva riconosciuto soltanto circa 7,27 milioni di euro, negando il rimborso per le operazioni ritenute simulate o abusive, consistenti in prestiti e restituzioni di titoli effettuati in prossimità dello stacco della cedola, allo scopo di generare crediti d’imposta non effettivi. La società ha contestato, tra l’altro, la possibilità di recuperare somme già rimborsate, la decadenza dell’Amministrazione, l’utilizzo di un provvedimento diverso dalla cartella di pagamento, l’accertamento dell’abuso del diritto, l’estensione delle conclusioni a istanze non analizzate singolarmente e l’applicazione degli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il recupero successivo di somme indebitamente rimborsate, applicando il termine ordinario di prescrizione decennale e non i termini decadenziali previsti per gli accertamenti tributari ordinari. Ha inoltre riconosciuto la legittimità del provvedimento che, contestualmente, negava il rimborso e chiedeva la restituzione delle somme già erogate. Le contestazioni relative alla natura fittizia e abusiva delle operazioni sono state dichiarate inammissibili perché riguardanti valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito. Gli interessi legali sono stati ritenuti dovuti dal giorno del rimborso indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c. I. PLC è stata condannata al pagamento di 40.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, art. 10, paragrafo 4
La disposizione disciplina il credito o rimborso d’imposta sui dividendi, ma non esaurisce la regolamentazione delle attività istruttorie e del recupero delle somme indebitamente rimborsate.
Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, art. 10, paragrafo 5
Non impedisce all’Amministrazione finanziaria di svolgere controlli e recuperare somme già rimborsate quando risultino non dovute.
Codice civile, art. 2946
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
In assenza di uno specifico termine di decadenza o prescrizione per contestare una domanda di rimborso, si applica il termine ordinario decennale.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 43
Le disposizioni sui termini e sulle modalità della riscossione ordinaria non sono state ritenute applicabili in via analogica al recupero di rimborsi indebitamente erogati a un soggetto non residente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
I relativi termini decadenziali riguardano l’attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non si applicano automaticamente alla contestazione dell’esistenza di un debito dell’Amministrazione derivante da un rimborso.
Codice civile, art. 2033
La ripetizione dell’indebito consente di recuperare le somme non dovute e, quando il percettore non è in buona fede o l’operazione è abusiva, anche gli interessi legali dal giorno del pagamento.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando siano gravi, precise e concordanti. In presenza di elementi idonei a evidenziare l’abusività di un modello operativo, spetta al contribuente dimostrare l’assenza dei medesimi caratteri nelle operazioni non esaminate singolarmente.
Legge n. 241 del 1990, art. 1, comma 1
Non impedisce all’Amministrazione di adottare un provvedimento conclusivo con contenuto sia di diniego del rimborso sia di richiesta di restituzione delle somme già indebitamente percepite.
Costituzione, art. 97
Non risulta violato dall’utilizzo di un atto amministrativo complesso per accertare e quantificare il credito da recuperare.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’erogazione di un rimborso fiscale non rende automaticamente definitiva la posizione del contribuente: l’Amministrazione può recuperare successivamente somme risultate non dovute, salvo il rispetto dei termini ordinari applicabili.
- Quando manca una specifica norma che preveda un termine decadenziale per contestare un rimborso, non è possibile applicare analogicamente i termini previsti per gli accertamenti tributari ordinari; può trovare applicazione la prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c.
- Un atto di diniego del rimborso può legittimamente contenere anche la richiesta di restituzione di somme già pagate, purché individui e quantifichi adeguatamente il credito dell’Amministrazione.
- Operazioni formalmente valide possono essere disconosciute ai fini fiscali se, considerate nel loro complesso, risultano prive di sostanza economica e dirette essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, se la motivazione è adeguata e logicamente coerente.
- Se l’Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’esistenza di un modello operativo abusivo, il contribuente deve fornire elementi specifici per dimostrare che le operazioni non esaminate presentano caratteristiche sostanzialmente diverse.
- In caso di restituzione di un rimborso fiscale indebito, gli interessi possono decorrere dal giorno del pagamento originario quando il percettore non possa essere considerato in buona fede o l’indebito derivi da un’operazione abusiva.
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