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Ordinanza

Ordinanza n. 192/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell‟Ordinanza Dirigenziale n. 39 del 10.03.2026, a firma della Dirigente dell‟Area Amministrativa Dott.ssa Alessandra Risso (giusta Decreto Sindacale n. 18 del 16/04/2025), avente ad oggetto “Divieto di prosecuzione dell‟esercizio dell‟attività limitatamente alla vendita di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa all‟interno dell‟esercizio commerciale ubicato in Corso Nizza 96”, notificata alla ricorrente via PEC all‟indirizzo gamapa@pec.it in data 10.03.2026 (doc. 1); b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. gen. n. 7816 del 18/02/2026, a firma del Funzionario Amministrativo Dott. Walter Allavena, ai sensi degli artt. 7 e 19 della L. 241/1990, nella parte in cui contiene la diffida alla rimozione immediata dei prodotti (doc. 2); c) della diffida ad adempiere del 26.03.2026, a firma del Funzionario Responsabile, recante contestazione di violazione dell‟Ordinanza n. 39/2026, preavviso di adozione di misure esecutive e preavviso di apposizione di sigilli ai distributori automatici (doc. 3); d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anteriore o successivo del procedimento seguito, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la relazione di sopralluogo della Polizia Locale del 17/02/2026.

Giustizia amministrativa202600507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che vieta la prosecuzione dell'attività limitatamente alla vendita di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Ventimiglia ha vietato la prosecuzione della vendita di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa nel proprio esercizio commerciale. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento, nella parte contenente la diffida alla rimozione immediata dei prodotti, la successiva diffida ad adempiere con contestazione della violazione dell'ordinanza, preavviso di misure esecutive e di apposizione di sigilli ai distributori automatici, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, inclusa la relazione di sopralluogo della Polizia Locale. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare il pregiudizio derivante dall'esecuzione del divieto.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo che il divieto di prosecuzione dell'attività, per il suo contenuto intrinseco, fosse idoneo a arrecare alla società un pregiudizio grave e irreparabile. L'ordinanza non contiene una valutazione esplicita del fumus boni iuris né esamina nel merito i singoli motivi di ricorso. La trattazione di merito è stata fissata per il 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato in ragione del pregiudizio grave e irreparabile.

  • artt. 7 e 19 l. 241/1990

    Richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento impugnata; il testo dell'ordinanza non ne esamina la concreta applicazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il divieto di prosecuzione di un'attività commerciale può essere sospeso quando, per il suo contenuto intrinseco, risulti idoneo a provocare al destinatario un pregiudizio grave e irreparabile.
  • L'accoglimento della tutela cautelare può fondarsi sulla ravvisata gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto, senza che l'ordinanza debba necessariamente definire nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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