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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7392/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, deducendo: carenza e contraddittorietà della motivazione circa la presunta continuità aziendale e la distrazione di beni (fra cui forniture Italflua e la vendita di un tornio e di una rivettatrice), violazione dell'art. 522 c.p.p. per fatto nuovo non nell'imputazione, errore nella qualificazione della bancarotta documentale (si sarebbe depositata gran parte dei registri obbligatori), mancata prova del ruolo di amministratore di fatto in capo a Crumetti Fabio, e mancata derubricazione in bancarotta semplice o prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Principale motivo di inammissibilità: mancato deposito da parte dei difensori di fiducia del specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza, come richiesto dall'art. 581 c.p.p. nella formulazione applicabile ai ricorsi proposti sino al 24/08/2024. Inoltre la Corte ha ritenuto che molte delle censure siano in realtà richieste di nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio (c.d. travisamento), materie precluse in Cassazione se non nei casi tassativi previsti dalla legge; ha richiamato l'onere di autosufficienza del ricorso (allegazione o trascrizione degli atti indicatori del presunto travisamento) e ha ritenuto manifestamente infondate molte delle doglianze (p.es. non era "fatto nuovo" la distrazione di macchinari inclusi nella descrizione dell'azienda, la ricostruzione della bancarotta documentale come "generica" era compatibile con l'imputazione; la comparazione delle circostanze per la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha applicato la disciplina nella formulazione vigente per i ricorsi proposti sino al 24/08/2024: per imputati assenti era necessario il deposito di un mandato specifico al difensore (per i difensori di fiducia la giurisprudenza richiede analogo mandato), la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamata dai ricorrenti per contestare pronunce che avrebbero introdotto fatti nuovi. La Corte ha ritenuto che non si fosse configurato un fatto nuovo rispetto all'imputazione, e dunque non vi era violazione dell'art. 522; inoltre la verifica del nesso tra fatto contestato e fatto ritenuto compete al controllo di legittimità secondo i limiti ordinari.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e

    La Corte ha ricordato il limite del sindacato in Cassazione: non è consentita la riedizione del compendio probatorio o una diversa valutazione dei fatti (travìsamento), salvo i casi tassativi previsti dall'art. 606.

  • art. 165-bis d.lgs. 28/07/1989, n. 271 (co.2)

    Riferimento alla disciplina probatoria; la Corte ha confermato l'onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti che si ritengono travisati, affinché il ricorso sia autosufficiente.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    La Corte ha accettato la qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale 'generica' anche se alcuni registri obbligatori risultavano depositati, ritenendo che i registri consegnati fossero comunque insufficienti a ricostruire patrimonio e affari e che il dolo documentale potesse desumersi dalle condotte patrimoniali.

  • art. 133 c.p.

    Citato in relazione al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse sufficiente e che la comparazione rientri nella discrezionalità del giudice, censurabile in Cassazione solo per arbitrio evidente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in conseguenza dell'inammissibilità ritenuta evidente.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e legge 9/08/2024, n. 114

    Le modifiche normative hanno inciso sull'art. 581; la Corte ha chiarito che la formulazione previgente continua ad applicarsi ai ricorsi proposti fino al 24/08/2024 e che la modifica successiva non ha efficacia retroattiva sui ricorsi già pendenti.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, in Cassazione occorre verificare l'adempimento degli oneri formali (mandato specifico al difensore rilasciato dopo la sentenza) richiesti dall'art. 581 c.p.p.; la loro mancanza determina inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del compendio probatorio: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono in gran parte inammissibili se non si rientra nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si deduce travisamento degli atti occorre indicare e allegare integralmente o trascrivere gli atti ritenuti travisati, in mancanza il vizio è inammissibile.
  • La trasformazione o la qualificazione diversa del fatto rispetto all'imputazione (p.es. documentale specifica vs generica) è consentita quando esista continuità di oggetto e non vi sia radicale eterogeneità che pregiudichi il diritto di difesa.
  • Per censurare la comparazione fra aggravanti e attenuanti in sede di legittimità è necessario dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta; la mera diversità di valutazione non è sufficiente.
  • Le contestazioni basate su presunte violazioni procedurali (p.es. art. 522 c.p.p.) richiedono che sia dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa o la presenza di un fatto realmente nuovo e non coperto dall'imputazione.

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