Cassazione Penale, Sentenza n. 37245/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 25/09/2023 con cui era stata respinta la domanda di nullità o inefficacia dell'ordine di demolizione, ovvero in subordine la revoca dell'ordine o la demolizione limitata alle sole opere di completamento. Sosteneva che parte del manufatto originario era stata dichiarata estinta per prescrizione (sentenza del 9/10/1989) e che pertanto l'obbligo demolitorio poteva riguardare solo le opere successive non prescritte; deduceva altresì violazione dell'art. 6 CEDU in ragione del mancato rispetto del giudicato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'intero fabbricato fosse abusivo e che gli interventi successivi costituissero prosecuzione dell'attività illegittima originaria, integrando nuovi abusi. In base all'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 l'ordine di demolizione conseguente a sentenza di condanna ha natura ripristinatoria e riguarda l'immobile nella sua interezza, comprese aggiunte e opere accessorie o di completamento. La Corte ha richiamato costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione dell'originario reato non equivale a sanatoria né produce un giudicato idoneo ad impedire l'esecuzione dell'ordine demolitorio sulle opere successive. Ha quindi escluso la violazione dell'art. 6 CEDU e ha condannato la ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
«Per le opere abusive di cui al presente articolo ... il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita»
L'ordine demolitorio conseguente a condanna ha funzione ripristinatoria, è di natura reale/amministrativa e può riguardare l'intero immobile, comprese opere successive e complementari all'abuso originario.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
Norma penale-tipo che sanziona le violazioni edilizie; la sentenza di condanna ex art. 44 legittima l'ordine demolitorio ai sensi dell'art. 31(9).
Legge n. 47 del 1985, art. 20, lett. c
Norma richiamata con riferimento alla fattispecie di reato per cui la ricorrente era stata condannata per avere costruito senza titoli abilitativi.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (CEDU)
Lamentata violazione del diritto al giusto processo è stata ritenuta non sussistente: l'ordine demolitorio non è una pena nel senso dell'articolato giurisprudenziale CEDU che impedisca l'esecuzione, essendo qualificato come misura ripristinatoria.
Norme di procedura e giurisprudenza richiamate (es. Sez. 3, n. 3979/2018 Cerra Srl; Sez. 3, n. 6049/2016 Molinari; Sez. 3, n. 48026/2019 Casola)
Giurisprudenza di legittimità consolidata che conferma che proseguire lavori su costruzione abusiva integra prosecuzione dell'abuso e legittima ordine demolitorio esteso all'intero immobile.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31(9) DPR 380/2001 ha funzione ripristinatoria e può essere eseguito sull'intero edificio, comprensive delle aggiunte e dei completamenti realizzati dopo l'abuso originario.
- La prescrizione del reato relativo a opere originarie non equipara l'abuso a una sanatoria: l'intervenuta prescrizione non impedisce l'esecuzione di un ordine demolitorio riguardante opere successive che costituiscono prosecuzione dell'attività illegittima.
- Gli interventi realizzati su un edificio originariamente abusivo (anche se di manutenzione o completamento) possono costituire nuovo reato e non sottraggono l'immobile all'ordine demolitorio.
- Per opporre con efficacia la limitazione dell'ordine demolitorio occorre dimostrare tecnicamente e probatoriamente l'effettiva indipendenza e la legittimità di parti dell'immobile (es. titoli abilitativi validi per parti distinte), non basta l'asserita prescrizione di precedenti addebiti.
- Le censure fondate su presunti profili CEDU (art. 6) richiedono che l'ordine demolitorio sia qualificabile come 'pena' in senso che le giurisdizioni europee considerano incompatibile: tuttavia la giurisprudenza interna ritiene l'ordine demolitorio una misura ripristinatoria, rendendo difficile il successo di tali censure.
- In situazioni analoghe è consigliabile acquisire consulenze tecniche dettagliate prima e durante il giudizio per individuare con precisione quali opere siano oggetto di precedente contestazione e quali invece siano autonome, e valutare tempestive iniziative per la sanatoria ove possibile.
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