Ordinanza n. 2055/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda cautelare, disposto adempimenti istruttori e liquidato le spese della fase cautelare senza prevederne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore e rappresentante)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario era stata contestata l'assegnazione al minore di un numero insufficiente di ore di sostegno scolastico, con domanda di annullamento degli atti, riconoscimento del diritto al sostegno secondo il rapporto 1/1, condanna delle amministrazioni all'assegnazione di 22 ore settimanali e risarcimento del danno non patrimoniale. L'ordinanza cautelare aveva accolto la domanda cautelare, imposto adempimenti istruttori e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente, omettendo tuttavia la distrazione delle spese in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario. Con istanza del 25 febbraio 2026, la parte ricorrente ha chiesto la correzione di tale omissione ai sensi dell'art. 86 c.p.a., assumendo che costituisse errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisse una svista accidentale, riconoscibile dal contenuto degli atti e discordante dalla volontà processuale espressa, poiché la parte aveva chiesto la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato quindi disposto che il dispositivo dell'ordinanza cautelare fosse corretto aggiungendo, dopo la liquidazione di 500 euro a favore della parte ricorrente, la previsione della distrazione a favore del relativo difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata delle annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto
Consente la correzione dell'errore materiale quando vi sia una svista accidentale, immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto, che determini una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione formale; il TAR ha ricondotto a tale fattispecie l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone alla Segreteria l'annotazione della correzione sul provvedimento originale e sulle copie.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. consiste in un'inesattezza o svista accidentale, immediatamente riconoscibile e desumibile dal contesto dell'atto, che determini una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione formale.
- L'omessa previsione della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario è correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando dagli atti del giudizio risulti che tale distrazione era stata richiesta e la decisione sulle spese era stata comunque adottata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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