Cassazione Civile, Ordinanza n. 26340/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania, sezione distaccata di Salerno, che aveva confermato la decisione di primo grado sfavorevole sulle pretese IMU relative agli anni d’imposta 2012 e 2013. Con il primo motivo ha denunciato, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., vizi motivazionali e violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello ritenendo non specifiche le censure, benché l’atto di appello riproponesse le doglianze già svolte in primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto carenza di legittimazione passiva e assenza del presupposto d’imposta IMU, richiamando inoltre un preteso giudicato esterno formatosi su una controversia relativa all’anno d’imposta 2014, nella quale sarebbe stato accertato che l’immobile era stato concesso in comodato gratuito, con conseguente venir meno dell’obbligo impositivo in capo alla contribuente. La resistente ha contestato il ricorso.
La decisione
La Corte ha riqualificato il primo motivo come censura di violazione di legge e lo ha accolto, affermando che nel processo tributario l’appello è devolutivo pieno e la riproposizione delle medesime censure già formulate in primo grado è idonea a soddisfare l’onere di specificità di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, senza necessità di nuovi argomenti giuridici. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull’avvenuta rinuncia al motivo di appello, profilo non efficacemente censurato dalla ricorrente. In dispositivo la Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Campania, sezione distaccata di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è stata riqualificata perché, al di là dell’etichetta formale, il motivo denunciava in realtà una violazione di legge e non un vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il paradigma corretto cui sussumere il motivo quando dall’articolazione del ricorso sia chiaramente individuabile il vizio di violazione di legge denunciato.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l’appello richiede motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche dalla mera riproposizione delle doglianze già svolte in primo grado, poiché l’appello ha carattere devolutivo pieno.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio motivazionale, ma la Corte ha chiarito che la doglianza andava inquadrata diversamente.
art. 342 c.p.c.
La Corte ha precisato che la disciplina dell’appello tributario è speciale e non coincide con i più stringenti requisiti di specificità dell’appello civile ordinario.
art. 434 c.p.c.
Richiamato nel confronto con il sistema dell’appello civile del lavoro, per evidenziare che il processo tributario segue una disciplina diversa.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato esterno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 può essere assolto anche mediante la riproposizione delle medesime censure già dedotte in primo grado, quando ciò manifesti un dissenso complessivo rispetto alla decisione impugnata.
- La disciplina dell’appello tributario è speciale rispetto a quella dell’appello civile ordinario: non richiede formule sacramentali né la formulazione di nuovi e diversi argomenti giuridici, essendo sufficiente che l’impugnazione consenta il riesame della causa nel merito.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare questioni di merito diverse dalla ragione effettiva della decisione.
- L’erronea qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal contenuto dell’atto sia agevolmente individuabile il vizio sostanziale denunciato, potendo il motivo essere riqualificato.
- Se la decisione impugnata si fonda su una preliminare rinuncia al motivo di appello, il ricorso in cassazione deve censurare specificamente tale presupposto processuale; in difetto, la doglianza sul merito non è idonea a scalfire la decisione.
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