Sentenza del 20/12/2018 n. 9258 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Area adibita ad attività estrattiva e suscettibile di edificazione - Base imponibile - Valore venale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ICI per un'area destinata, secondo il regolamento urbanistico, ad attività estrattiva e comunque suscettibile di edificazione, seppure limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Il principio richiamato stabilisce che, in tale situazione, l'area deve essere valutata in base al suo valore venale in comune commercio, e non secondo il criterio previsto per i terreni agricoli o sulla base della sola destinazione estrattiva.
La decisione
La sentenza afferma che, ai fini ICI, la suscettibilità edificatoria dell'area rileva anche quando l'edificazione sia circoscritta a fabbricati strumentali all'attività estrattiva. Pertanto, la base imponibile deve essere determinata considerando il valore venale dell'area, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, in linea con Cass. n. 14409/2017. Il testo non indica l'esito processuale concreto né quale parte abbia ottenuto formalmente l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. n. 504/1992
Per le aree fabbricabili, la base imponibile ICI è determinata in relazione al valore venale in comune commercio, considerando le caratteristiche dell'area, la zona territoriale, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri necessari per eventuali lavori di adattamento e i prezzi medi di mercato.
Cassazione n. 14409/2017
La qualificazione urbanistica come area suscettibile di edificazione è sufficiente a rendere applicabile il criterio del valore venale, anche quando l'edificazione sia limitata a costruzioni strumentali rispetto all'attività estrattiva.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un'area può essere considerata edificabile anche se l'edificazione è ammessa soltanto per fabbricati strumentali all'attività principale.
- La destinazione ad attività estrattiva non esclude automaticamente la natura edificabile dell'area: occorre verificare le previsioni del regolamento urbanistico.
- Quando l'area è urbanisticamente suscettibile di edificazione, la base imponibile deve essere collegata al valore venale in comune commercio e non al reddito dominicale o al valore agricolo.
- Il valore venale deve tenere conto dei limiti effettivi all'edificazione, della destinazione d'uso e delle caratteristiche concrete dell'area; una edificabilità limitata può incidere sulla quantificazione, ma non elimina necessariamente l'applicazione del criterio venale.
- Per valutare casi analoghi è essenziale esaminare gli strumenti urbanistici vigenti e distinguere tra mera utilizzabilità economica del terreno e concreta suscettibilità edificatoria riconosciuta dalla pianificazione.
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