Cassazione Penale, Sentenza n. 8060/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria (ammenda di euro 3.450) per il reato previsto dall'art. 256, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006. Ha sollevato tre motivi: 1) violazione di legge per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; 2) violazione di legge e del contraddittorio per avere disposto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria senza ulteriore contraddittorio; 3) violazione di legge per non essere stato ammesso ai lavori di pubblica utilità, nonostante la richiesta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Il tribunale ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena in ragione di due precedenti condanne a pena detentiva risultanti dal casellario giudiziale (furto continuato aggravato e uso di atto falso), con riferimento all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. La Corte ha altresì ritenuto legittima la conversione immediata in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., rilevando che il ricorrente aveva formulato alternativamente la richiesta di conversione e quella di ammissione ai lavori di pubblica utilità e che mancavano i presupposti per l'ammissione a tali lavori. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006
Norma delittuosa contestata (illecito ambientale) per la quale è stata inflitta la pena che poi è stata convertita in ammenda.
art. 164 cod. pen.
L'ultimo comma non consente il beneficio della sospensione condizionale in presenza di due precedenti condanne a pena detentiva; la disposizione va letta riferita a una "precedente condanna" al singolare e la giurisprudenza ammette l'eccezione solo se le precedenti condanne sono unificate dalla continuazione.
art. 163 cod. pen.
Richiamato come limite per la cumulazione delle pene ai fini dell'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale secondo il criterio richiamato dall'art. 164.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Consente al giudice di sostituire immediatamente la pena detentiva con una pena sostitutiva (es. pena pecuniaria) senza ulteriore interlocuzione se il giudice può decidere immediatamente; la fase interlocutoria è eventuale e non sempre necessaria.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Elenca le pene sostitutive tra cui scegliere; il giudice deve indicare i motivi della scelta mirata alla rieducazione e reinserimento sociale.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce che per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità è necessario il consenso dell'imputato (espresso personalmente o tramite procuratore speciale); non è invece richiesto il consenso per la conversione in pena pecuniaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicato per la condanna alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende e valutazione della responsabilità del ricorrente nell'aver prodotto un ricorso inammissibile, senza tuttavia ritenere che fosse privo di colpa tale comportamento.
Massime di principio
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) è normalmente precluso se nel casellario figurano due precedenti condanne a pena detentiva; l'eccezione si applica solo se le precedenti condanne sono state unite dalla continuazione e quindi possono essere considerate come una sola.
- L'ultimo comma dell'art.164 va interpretato riferendosi a una "precedente condanna" al singolare: la pluralità di precedenti non consente automaticamente l'accesso al beneficio.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere disposta immediatamente ai sensi dell'art.545-bis c.p.p. se il giudice ha elementi per decidere; la fase interlocutoria con le parti è eventuale e non sempre necessaria.
- Per l'ammissione ai lavori di pubblica utilità è richiesto il consenso dell'imputato; se la richiesta è alternativa rispetto alla conversione, il giudice può scegliere l'opzione ritenuta più idonea sulla base della valutazione dei presupposti.
- In sede di impugnazione, il difensore dovrebbe documentare specificamente la sussistenza dei presupposti per i benefici richiesti (es. prova della continuazione tra precedenti per ottenere la sospensione condizionale) e, se si insiste su lavori di pubblica utilità, assicurarsi del consenso formale dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle Ammende) salvo che non emerga colpa grave nella determinazione del ricorso.
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