Sentenza n. 6270/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 14.07.2022, notificato il 1° agosto 2022, a firma del Presidente della Repubblica con il quale è stato disposto l'annullamento del decreto, sempre a firma del Presidente della Repubblica, del 07.09.2014 di concessione della cittadinanza italiana; per quanto occorre possa, della nota n. K 10/0373974 del 22/12/2021, con la quale il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 141/1990 e s.m.e.i., ha tra l’altro, comunicato che “la pratica è divenuta oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (4196/20179/2018 R.G.N.R. P.M. e n. 13649/2017 R.G. G.I.P. - G.U.P.), in quanto mediante accesso abusivo al sistema informatico è stata definita positivamente nonostante l’istruttoria fosse alterata”, per cui il provvedimento “risulta pertanto carente di istruttoria non altrettanto sanabile” e “ si procederà all’annullamento”; di ogni altro atto presupposto conseguenziale e/o comunque connesso anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha annullato d'ufficio il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana, adottato dopo l'emersione della manipolazione illecita della relativa pratica nell'ambito di un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto presidenziale di annullamento della cittadinanza e, per quanto occorresse, la comunicazione ministeriale di avvio del procedimento. Ha dedotto: violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per mancato rispetto del termine di diciotto mesi e per difetto dei presupposti dell'autotutela; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la carenza istruttoria fosse imputabile all'Amministrazione e non potesse essere posta a fondamento dell'annullamento; difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, per mancata indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità. Ha inoltre dedotto la propria estraneità al procedimento penale e l'assenza di responsabilità per gli accessi abusivi al sistema informatico ministeriale. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall'esecuzione dell'annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondata l'eccezione del Ministero relativa al difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e ne ha disposto l'estromissione, ritenendo che la forma del decreto presidenziale non incida sulla titolarità sostanziale del potere, riconducibile al Ministro dell'Interno. Nel merito ha respinto la domanda di annullamento. Dagli atti penali e dalla documentazione acquisita è emerso che la pratica del ricorrente era compresa tra quelle alterate dalla funzionaria infedele mediante manipolazione del sistema informatico e utilizzazione abusiva di credenziali, nonché tra quelle trattate in presenza di criticità istruttorie, pareri contrari della Questura e della Prefettura e ulteriori irregolarità documentali. Il giudice ha ritenuto che tale intervento illecito determinasse un vizio radicale e insanabile dell'istruttoria originaria, indipendentemente dall'eventuale coinvolgimento personale del richiedente nel reato e dall'eventuale possesso dei requisiti sostanziali per la cittadinanza. L'annullamento d'ufficio è stato ritenuto legittimo perché diretto a rimuovere un provvedimento formatosi attraverso una procedura criminosa, incompatibile con i principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento. L'art. 10-bis l. 241/1990 non è stato ritenuto violato, poiché non si trattava di un mero ritardo o di una semplice inadempienza amministrativa, ma della necessità di eliminare gli effetti di una manipolazione illecita. Il termine massimo di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 è stato ritenuto non applicabile alla concessione della cittadinanza, non riconducibile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; comunque, l'intervento è stato considerato tempestivo rispetto all'emersione e all'accertamento penale della vicenda. L'interesse pubblico è stato individuato nella salvaguardia dell'integrità della procedura di concessione dello status civitatis e della credibilità dell'azione amministrativa. La domanda risarcitoria è stata respinta in via conseguenziale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine ragionevole, fissato nel massimo in diciotto mesi nel testo all’epoca vigente, decorre dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Il limite temporale massimo non si applica al decreto di concessione della cittadinanza, che non è un provvedimento autorizzatorio né attributivo di un vantaggio economico. In presenza di una procedura criminosa e di un vizio istruttorio radicale, il potere di autotutela non è soggetto a un rigido termine preclusivo, ferma la necessità di intervenire in un termine ragionevole rispetto all'emersione dei fatti.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma sancirebbe l’espresso divieto all’amministrazione di addurre tra i motivi ostativi all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.
Il divieto non impedisce l'annullamento di un provvedimento di cittadinanza la cui istruttoria sia stata radicalmente alterata da condotte criminose; la vicenda non è qualificabile come semplice inadempienza o ritardo dell'Amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'annullamento è sufficiente quando descrive il procedimento penale, la manipolazione della specifica pratica e gli elementi dai quali deriva la radicale carenza istruttoria.
art. 97 Cost.
Principi di imparzialità e buona amministrazione, indicati come “vero cardine della vita amministrativa”.
La rimozione di una concessione di cittadinanza formatasi attraverso una procedura alterata è necessaria per tutelare legalità, imparzialità, trasparenza e credibilità dell'azione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ottenuta attraverso una pratica radicalmente alterata da accessi abusivi, manipolazioni informatiche o altre condotte criminose è affetta da un vizio istruttorio insanabile e può essere annullata d'ufficio, anche se il beneficiario non è personalmente coinvolto nel procedimento penale e anche se possiede, in astratto, i requisiti sostanziali per la cittadinanza.
- Ai fini dell'autotutela, rileva oggettivamente la deviazione del procedimento dalla sua funzione tipica e non è necessario dimostrare la responsabilità penale del beneficiario della cittadinanza; è sufficiente che la specifica pratica sia stata illecitamente trattata o sottratta all'area competente, con alterazione dell'imparzialità e della regolarità procedimentale.
- Il termine massimo di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio non si applica ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, poiché essi non costituiscono provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; resta comunque necessario che l'autotutela sia esercitata in un termine ragionevole rispetto alla conoscenza e all'accertamento dei fatti invalidanti.
- In presenza di una concessione della cittadinanza radicalmente viziata dall'origine criminosa della procedura, il corretto bilanciamento degli interessi consiste nell'azzeramento della vicenda procedimentale illegittima, lasciando salva la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza, da esaminare mediante un procedimento regolare.
- La legittimazione passiva nel giudizio relativo all'annullamento di un decreto presidenziale di concessione o ritiro della cittadinanza spetta al Ministro dell'Interno, titolare sostanziale del potere amministrativo e degli effetti dell'atto, mentre la Presidenza della Repubblica non è legittimata passiva quando il decreto presidenziale costituisce la forma di esternazione di un potere sostanzialmente ministeriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 745/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 746/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 747/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 53/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 54/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 55/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →