Cassazione Civile, Ordinanza n. 16612/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva riformato la decisione del Giudice di pace favorevole all'opposizione contro una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Con due motivi ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, comma 12, 189, comma 6, e 223, comma 1, c.d.s., sostenendo che la sospensione della patente sarebbe stata disposta illegittimamente, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Dal testo emerge che la censura mirava a contestare la legittimità della sospensione provvisoria della patente e, in sostanza, a far valere gli esiti successivi dell’opposizione al verbale per infirmare il provvedimento prefettizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente inammissibili, condividendo la proposta del relatore. Ha ribadito che la sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s. è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, da valutarsi con riferimento ai presupposti esistenti al momento dell’adozione del provvedimento; non è consentito fondare il sindacato giurisdizionale sugli esiti successivi dell’opposizione al verbale, né riesaminare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall’autorità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 143, comma 12, c.d.s.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla sospensione della patente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibili i motivi.
art. 189, comma 6, c.d.s.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 223, comma 1, c.d.s.
la sospensione provvisoria della patente è qualificata come misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, preventiva e finalizzata a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico; la legittimità va valutata con riferimento ai presupposti esistenti al momento dell’esercizio del potere.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta del relatore di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale adottato in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s. ha natura cautelare, è adottata in via preventiva dalla Prefettura ed è diretta a tutelare immediatamente l’incolumità e l’ordine pubblico.
- Il controllo giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo ai presupposti esistenti al momento in cui il potere è esercitato, senza poter essere fondato sugli esiti successivi del giudizio di opposizione al verbale.
- Non è ammissibile utilizzare retrospettivamente l’esito favorevole o sfavorevole dell’opposizione alla sanzione amministrativa per contestare la legittimità del provvedimento cautelare di sospensione della patente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in sede di legittimità, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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