Ordinanza n. 2382/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del provvedimento prot. GSEWEB/P20250934803 del 17.11.2025 (Allegato n. 1)arrecante comunicazione di esclusione della domanda prot. GSEWEB/A20251953800 trasmessa in data 27.06.2025 dalla Società Edil Pop S.r.l., di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100646, comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 2040,00 kW, nel Comune di Mentana. Del Decreto Direttoriale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetican.403 del 17 ottobre 2025(Allegato n. 2)e conosciuto dall’istante solo con la notifica del provvedimento di esclusione di cui sopra, di “Approvazione delle graduatorie risultanti dalla selezione di cui all’Avviso pubblico per la partecipazione alle Aste previste dal DM 22 dicembre 2023, n. 436 e ss.mm.ii. nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico” del PNRR finanziato dell’Unione europea –NextGenerationEU, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 251 del 31.05.2024, come modificato dal DD n. 123 del 27.03.2025 di “Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 22 dicembre 2023 n. 436” e del relativo elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili, di cui alle tabelle “A” e “B” (Allegati nn. 3 e 4)e specificatamente di quest’ultimo, relativo agli impianti esclusi dall’Asta, in cui la richiesta in titolarità della ricorrente figura, per il progetto codice n. AGRV100646,al n. 37. Per quanto di interesse delle Regole Operative DM Agrivoltaico (Allegato n.5), Appendice A, approvate con Decreto dipartimentale n. 233 del 16 maggio 2024(Allegato n. 6), nella versione aggiornata al 31.05.2024 a seguito di Decreto dipartimentale n. 251 del 31 maggio 2024(Allegato n. 7) Degli atti istruttori, a valenza endoprocedimentale, anche non espressamente individuati nel provvedimento finale. Per l’accertamento del diritto della Società ricorrente, mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Impresa con il Sig. Fedeli Mario, di accedere alla procedura ad asta prevista dal D.M. 438/2023 (DM “Agrivoltaico”) ed a essere inserita nella posizione cronologica della richiesta negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –Missione 2 Componente 1, Investimento 1.1.“Sviluppo agro-voltaico”, secondo il relativo posizionamento, in considerazione del ribasso percentualmente offerto, per la realizzazione attraverso finanziamento del progetto identificato con codice n. AGRV100646, denominato “Formelluccio 1” di potenza pari a 2,04MWp, da realizzare in Comune di Mentana (RM)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura d’asta per l’accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante per un progetto agrivoltaico finanziato nell’ambito del PNRR, nonché graduatoria degli impianti esclusi
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici del 17 novembre 2025, con cui è stata esclusa la domanda presentata per l’ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante relativi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 2,04 MW nel Comune di Mentana. Sono stati inoltre impugnati il decreto direttoriale ministeriale di approvazione delle graduatorie e l’elenco dei progetti non ammissibili, nel quale il progetto della ricorrente risultava collocato tra quelli esclusi, nonché le Regole operative e gli atti istruttori endoprocedimentali. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto di accedere alla procedura d’asta e di essere inserita negli elenchi dei beneficiari secondo il proprio posizionamento e il ribasso offerto. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’esclusione né la domanda di accertamento. Ha ritenuto che gli interessi delle parti potessero essere adeguatamente tutelati fissando sollecitamente l’udienza pubblica per la definizione del giudizio, stabilita al 5 maggio 2026. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, individuati nelle imprese beneficiarie ammesse al contributo, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici, in luogo delle notificazioni individuali, ritenute sommamente difficili e particolarmente onerose. L’ordinanza prescrive il contenuto dell’avviso e della pubblicazione, la permanenza online degli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il rilascio di un attestato alla ricorrente e la creazione di un’apposita sezione “Atti di notifica” collegata dalla home page. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l’inosservanza è espressamente collegata alla possibile improcedibilità del gravame. Le spese non sono disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
pena l’improcedibilità del gravame
Richiamato quale fondamento della possibile improcedibilità in caso di mancato adempimento degli obblighi prescritti per l’integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami
Richiamato quale base processuale per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria ai controinteressati risulta sommamente difficile.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente onerosa e sommamente difficile la notificazione individuale, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione del ricorso e del provvedimento autorizzativo, l’individuazione della categoria dei controinteressati, la permanenza online degli atti, l’attestazione della data di pubblicazione e il collegamento dalla home page a una sezione dedicata agli atti di notifica.
- Il mancato rispetto, entro i termini assegnati, degli adempimenti prescritti per l’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo.
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