Cassazione Civile, Ordinanza n. 15219/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale di Treviso in un procedimento civile già pendente. La persona ammessa al beneficio propose opposizione contro il decreto di revoca, notificandola all'Agenzia delle Entrate. Il tribunale dichiarò però inammissibile l'opposizione, ritenendo che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione relativi a compensi e onorari suscettibili di restare a carico dell'erario, la legittimazione processuale spettasse esclusivamente al Ministero della giustizia. Con il ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul processo civile, sostenendo che anche nel caso di revoca l'Agenzia delle Entrate fosse legittimata passivamente; 2) vizio di motivazione, affermando che il Ministero sarebbe parte solo quando si discuta della liquidazione; 3) violazione della L. n. 260 del 1958, poiché il giudice, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia, avrebbe dovuto ordinare la chiamata in causa del Ministero invece di dichiarare l'inammissibilità; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che, se l'opposizione era fondata nel merito ma respinta per ragioni processuali, le spese andavano compensate.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Treviso limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Treviso, in persona di diverso giudice, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, nell'opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto effettivamente legittimato passivo è il Ministero della giustizia, mentre l'Agenzia delle Entrate svolge solo un ruolo di trasmissione dell'informativa reddituale. Tuttavia, una volta eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia, il tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 4 della L. n. 260 del 1958 e ordinare la chiamata in causa dell'effettivo legittimato, senza dichiarare inammissibile l'opposizione.
Norme richiamate
art. 98 D.P.R. 115/2002
Richiamato nel quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato.
art. 99 D.P.R. 115/2002
La Corte distingue il diniego dell'ammissione dalla revoca già disposta, precisando che la disciplina del contraddittorio indicata dalla norma non si applicava alla fattispecie esaminata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso.
art. 127 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato a sostegno del vizio motivazionale denunciato.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Richiamato tra le norme del patrocinio a spese dello Stato invocate dal ricorrente.
art. 4 L. 260/1958
Se il giudizio è instaurato contro un soggetto privo di legittimazione passiva e tale difetto è eccepito, il giudice deve ordinare la chiamata dell'effettivo legittimato; non può chiudere il processo con una pronuncia di inammissibilità. La norma opera anche quando l'errore riguardi distinte soggettività pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di compensazione delle spese.
art. 13, n. 6 L. 247/2012
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese professionali.
art. 4, nn. 1, 5 e 8 D.M. 55/2014
Richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero della giustizia, quale titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento, e non all'Agenzia delle Entrate, che svolge soltanto funzioni di trasmissione dell'informativa reddituale.
- Quando l'atto introduttivo è notificato a un soggetto diverso dall'effettivo legittimato passivo e tale errore è eccepito, il giudice deve fare applicazione dell'art. 4 L. 260/1958 ordinando la chiamata in causa del corretto soggetto, anziché dichiarare l'inammissibilità della domanda o dell'opposizione.
- La disciplina sul contraddittorio nel procedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio non si estende automaticamente alla distinta ipotesi di revoca del beneficio già concesso; occorre distinguere il diverso oggetto del provvedimento impugnato.
- L'istituto di cui all'art. 4 L. 260/1958 è diretto a evitare che le difficoltà nell'individuare l'amministrazione statale competente si traducano in un ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale, imponendo un'interpretazione non formalistica delle conseguenze dell'errore di identificazione della parte pubblica.
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