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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45563/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di frode (art. 642 c.p.). Due censure principali: 1) tardività della querela presentata dalla compagnia assicurativa e errata applicazione dei principi relativi ai termini per la proposizione della querela nelle ipotesi di frode alle compagnie assicuratrici (richiamo alla procedura amministrativa ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005 e al termine ordinario di cui all'art. 124 c.p.); 2) illegittimità o insufficiente motivazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, senza adeguata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato e senza fissazione di un termine per l'adempimento, nonché violazione dei criteri di cui ad art. 165 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non contesta la valutazione della Corte di appello secondo cui la procedura prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni non era stata attivata; pertanto la doglianza non si confronta con le ragioni effettive del rigetto. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la Corte osserva che l'imputato aveva già beneficiato in passato della sospensione condizionale e che la stessa era stata richiesta dall'imputato in udienza, il che equivale ad accettazione della subordinazione a condizioni ai sensi dell'art. 165 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Natura del reato per il quale l'imputato è stato condannato (frode).

  • art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni)

    Se la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 è attivata, il termine per proporre querela decorre dal termine di 30 giorni successivo alla comunicazione dell'approfondimento; in assenza di attivazione, non si applica il particolarissimo termine e opera il termine ordinario.

  • art. 124 cod. pen.

    Termine ordinario per la proposizione della querela applicabile quando non opera la speciale decorrenza prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

  • art. 606 c.p.p. (lett. d), b) ed e))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; i motivi vaghi o generici o non correlati determinano inammissibilità.

  • art. 165 cod. pen. (comma secondo)

    Prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi come il risarcimento del danno; se l'imputato ha già beneficiato della sospensione una precedente volta, la richiesta successiva comporta che il giudice, per concedere nuovamente il beneficio, debba subordinare il beneficio a una delle condizioni del comma primo.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiama il principio secondo cui la mancanza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le esplicitazioni del giudice censurato può comportare l'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente pronuncia sulle spese e sanzioni per il ricorrente.

Massime di principio

  • Quando si impugna una decisione che valorizza l'inesistenza di una procedura amministrativa (es. art. 148 Codice delle assicurazioni), il ricorso deve provare o contestare espressamente l'effettiva attivazione della procedura: la mancata contestazione determina aspecificità e inammissibilità.
  • Nei casi di frode alle compagnie assicurative occorre verificare preliminarmente se è stata attivata la procedura amministrativa prevista dal Codice delle assicurazioni; se sì, i termini per la querela decorrono secondo la disciplina speciale, altrimenti si applica il termine ordinario dell'art. 124 c.p.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni esposte dalla decisione impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già disattese senza affrontare le valutazioni del giudice porta a inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 165 c.p.; se l'imputato ha già beneficiato in passato della sospensione e ne chiede nuovamente la concessione, la richiesta stessa può essere interpretata come consenso alla subordinazione del beneficio a condizioni, legittimando il giudice a imporre l'adempimento.
  • Il giudice non è sempre obbligato a compiere un accertamento economico preventivo dell'imputato, ma se dagli atti emergono elementi che mettono in dubbio la sua capacità di adempiere, il giudice deve motivare il proprio apprezzamento sulle condizioni economiche per evitare che la condizione imposta sia irrealizzabile.
  • Nel proporre impugnazioni procedurali o di merito, bisogna inserire nei motivi elementi di fatto e diritto che contrastino le precisazioni del giudice di merito; l'assenza di tale confronto sostanziale espone al rigetto per aspecificità.

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