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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26775/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato, fondatore e gestore di una casa-famiglia per orfani togolesi, chiamato a rispondere di fatti commessi, secondo l'imputazione, tra il 2007 e il 2014 ai danni di un ospite della struttura, consistiti nel costringerlo a compiere atti sessuali, anche quando minore di anni quattordici, mediante abuso di autorità e minacce. Il Tribunale lo aveva assolto per insussistenza del fatto; nelle more del giudizio di appello l'imputato era deceduto. La Corte d'appello, in riforma dell'assoluzione, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo. L'erede universale ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., avanzata con motivi aggiunti in appello e fondata, secondo la difesa, sulle prove dibattimentali, sulla sentenza assolutoria di primo grado e su una memoria difensiva che rendevano manifesta l'insussistenza del fatto e l'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello del Pubblico Ministero. Il ricorrente ha inoltre dedotto un concreto interesse all'assoluzione per ragioni morali e patrimoniali, anche in vista di un possibile indennizzo per la detenzione domiciliare subita dal congiunto, chiedendo quindi la conferma dell'assoluzione di primo grado e la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'erede universale dell'imputato non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per morte del reo, poiché il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente lo conferisce. Conseguentemente, il ricorso è stato qualificato come impugnazione proposta da soggetto non legittimato. È stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non quella alla somma in favore della cassa delle ammende, valorizzando la non pretestuosità delle ragioni addotte, orientate a sostenere l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e l'interesse all'assoluzione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato nell'imputazione come base del vincolo della continuazione tra i fatti contestati

  • art. 609-bis c.p.

    norma incriminatrice richiamata per gli atti sessuali contestati

  • art. 609-ter, comma 1, nn. 1 e 5-bis, c.p.

    circostanze aggravanti contestate nell'imputazione

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma che impone l'immediata pronuncia assolutoria quando dagli atti emerga una causa di proscioglimento nel merito

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato nel motivo per censurare il vizio di motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 568, comma 3, c.p.p.

    "spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce"

    il diritto di impugnazione appartiene solo al soggetto al quale la legge lo attribuisce espressamente

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    l'impugnazione proposta da chi non è legittimato è inammissibile

  • art. 607 c.p.p.

    il ricorso per cassazione è rimedio spettante all'imputato

  • art. 608 c.p.p.

    il ricorso per cassazione è rimedio spettante anche al pubblico ministero

  • art. 632, comma 1, lett. a), c.p.p.

    menzionato come ipotesi eccezionale in cui l'erede dell'imputato può proporre revisione

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato per descrivere la sentenza assolutoria di primo grado per insufficienza/prova della sussistenza del fatto

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo finale in tema di omissis dei dati identificativi

  • art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

    richiamato nel dispositivo finale in materia di anonimizzazione del provvedimento

Massime di principio

  • Il diritto di impugnazione nel processo penale è tassativo e spetta solo ai soggetti ai quali la legge lo attribuisce espressamente; l'impugnazione proposta da un soggetto privo di legittimazione è inammissibile.
  • L'erede dell'imputato, una volta intervenuto il decesso e dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, non è normalmente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge, come la revisione.
  • La morte dell'imputato fa venir meno la legittimazione del difensore di fiducia a impugnare, perché cessano gli effetti della nomina difensiva.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, il ricorrente va condannato alle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende può essere esclusa quando il ricorso sia sorretto da ragioni non manifestamente pretestuose.
  • La richiesta di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. non può superare il difetto di legittimazione all'impugnazione, se il soggetto che propone il ricorso non è tra quelli a ciò abilitati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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