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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10262/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza del 15 marzo 2024 del tribunale di sorveglianza di Perugia. La Corte non entra nel merito delle doglianze contro il provvedimento impugnato, perché rileva una causa processuale di inammissibilità: il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dalla parte, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, che richiedono la sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. In assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica anche la sanzione pecuniaria prevista.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel rispetto delle forme previste dalla disciplina delle impugnazioni, che non consente la proposizione personale nei casi regolati dalla norma richiamata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato la disciplina del ricorso per cassazione, rafforzando l'onere di sottoscrizione da parte di difensori abilitati e collegando l'inammissibilità alla proposizione personale del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei casi disciplinati dalla normativa vigente, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte, indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'errore processuale, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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