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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16941/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.; il ricorso censura la qualificazione mafiosa dell'associazione, la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (fratelli Mirabile), il valore probatorio della sentenza del GIP di Catania del 11 luglio 2017 acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e la presunta violazione del principio del contraddittorio al momento dell'acquisizione e nella valutazione della predetta sentenza. Difesa sostiene inoltre l'inidoneità intimidatoria dei partecipi (dato che le vittime denunciarono e le estorsioni rimasero allo stadio del tentativo) e contesta l'uso di dichiarazioni di collaboratori rese in epoca antecedente ai fatti contestati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la responsabilità di Scuderi per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6 c.p. La motivazione territoriale è stata ritenuta congrua e fondata su tre autonome e convergenti fonti di prova: le dichiarazioni dei fratelli Mirabile (valutate attendibili), la sentenza del GIP di Catania dell'11/07/2017 (acquisita agli atti) e plurime conversazioni intercettate che hanno confermato l'esistenza del gruppo Santapaola/Ercolano, il ruolo di Ferraro e la partecipazione dello Scuderi. Sul punto della sentenza acquisita, la Corte ha ricordato che le sentenze non irrevocabili sono documenti e pertanto possono essere utilizzate per i fatti documentali, ma il giudice può anche riprodurre percorsi valutativi altrui purché sottoposti ad autonoma valutazione critica secondo l'art. 192 c.p.p.; qui la Corte territoriale ha effettuato tale valutazione autonoma integrando il quadro probatorio con dichiarazioni e intercettazioni. Quanto alla forza intimidatrice dell'associazione, la Corte ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni difensive basate sulla pronta denuncia delle vittime o sulla mancata consumazione integrale delle estorsioni, quando sussista il collegamento territoriale con la struttura mafiosa di riferimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale

    La norma è stata applicata per affermare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso operante a Palagonia (gruppo Santapaola/Ercolano) e la partecipazione attiva dello Scuderi; la valutazione della sussistenza del carattere mafioso prende in considerazione la struttura organizzativa e il collegamento con la 'madre' del sodalizio, non solo la concreta realizzazione dei reati fine o la omertà delle vittime.

  • art. 238-bis codice di procedura penale

    Le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali e non irrevocabili sono considerate documenti e possono essere utilizzate come prova per i fatti documentali in esse rappresentati; tuttavia il giudice che si avvale di quegli elementi può riprodurre i percorsi valutativi altrui solo dopo aver fatto un'autonoma e critica valutazione degli stessi.

  • art. 192, comma 1 codice di procedura penale

    Principio generale di valutazione della prova: il giudice deve svolgere una valutazione critica autonoma delle prove acquisite; consente di riconsiderare percorsi argomentativi presenti in altre sentenze purché verificati autonomamente.

  • principio del contraddittorio

    Il principio è fondamentale nel momento dell'acquisizione e della valutazione di prove o decisioni altrui; tuttavia, l'assenza di un contraddittorio specifico in fase di acquisizione può essere compensata se il giudice esercita successivamente una valutazione autonoma e il documento acquisito è integrato e corroborato da altre prove del processo.

Massime di principio

  • Le sentenze di altri procedimenti, anche se non definitive, possono essere acquisite come documenti ma il giudice deve sottoporle ad autonoma valutazione critica; non sono automaticamente vincolanti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia mantengono valore probatorio anche se rese in momenti antecedenti ai fatti contestati se risultano corroborate da elementi successivi, come intercettazioni o documentazione.
  • La mancata consumazione completa del reato fine o la pronta denuncia delle vittime non escludono automaticamente il carattere mafioso dell'associazione quando sussista un collegamento territoriale e organizzativo con il gruppo mafioso di riferimento.
  • Il giudice può integrare e confermare accertamenti di altra decisione purché esista un adeguato e autonomo esame critico delle prove nel nuovo processo; la difesa deve, per essere efficace, contestare specificamente l'attendibilità e la congruenza delle singole prove.
  • La mera acquisizione formale di una sentenza al fascicolo non basta a determinarne il valore probatorio decisivo: è necessario che quella sentenza sia valutata insieme ad altre fonti probatorie convergenti.
  • Nel contestare la qualificazione di associazione mafiosa è necessario proporre elementi specifici e contrari alla sussistenza della struttura organizzativa e del vincolo di omertà o di capacità intimidatoria, non argomentazioni generiche basate solo su esiti parziali dei reati.

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