Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1089/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Castrovillari che riconosceva il beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre accessori, ed era stato condannato il Ministero al pagamento delle somme e delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, completa dei dati richiesti dall’Ufficio scolastico regionale, ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Persistendo l’inadempimento, il ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine di centoventi giorni e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro, la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla funzione della carta docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato di euro 150,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; nel caso concreto il presupposto sussisteva per il mancato adempimento della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha consentito al TAR di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e regolare le conseguenze dell’inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; la domanda è stata respinta perché la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua rispetto alla funzione non corrispettiva della carta docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disciplina relativa agli oneri dell’attività commissariale nei giudizi di ottemperanza ai decreti decisori ex l. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto nell’art. 5-sexies l. 89/2001 la previsione relativa agli oneri dell’attività commissariale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, previamente notificata all’amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le modifiche di bilancio occorrenti.
  • Le spese e i compensi dell’eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori della legge Pinto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua; ciò può verificarsi per un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, non avente natura corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.