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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32030/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A seguito di verifiche ispettive svolte tra il 2015 e il 2016, la Consob aveva contestato ad alcuni componenti del collegio sindacale di una banca la violazione dell'art. 94, comma 2, TUF per omessa rappresentazione, nei documenti di registrazione e nei prospetti relativi al 2014 e 2015, di informazioni rilevanti sui finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca e su criticità già segnalate da Banca d'Italia. All'esito del procedimento amministrativo, la Consob aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 15.000 ciascuno, poi ridotta dalla Corte d'appello a euro 10.000 ciascuno. I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello di Venezia articolando dieci motivi: 1) violazione delle garanzie procedimentali, del contraddittorio e della separazione tra funzioni istruttorie e decisorie nel procedimento Consob; 2) tardività della sanzione rispetto al termine regolamentare di 200 giorni; 3) decadenza dal potere sanzionatorio per pregressa conoscenza dei fatti da parte dell'Autorità; 4) utilizzo di documenti e-mail non conosciuti e travisamento di fatti, con correlato vizio di motivazione; 5) omesso esame di circostanze decisive, tra cui la data di assunzione della carica da parte di alcuni ricorrenti; 6) violazione del ne bis in idem per la pluralità di procedimenti e sanzioni su fatti ritenuti identici; 7) omessa valutazione dell'inesigibilità della condotta, perché le operazioni erano anteriori alla nomina e i ricorrenti avevano svolto attività di verifica; 8) erronea affermazione della responsabilità dei sindaci senza considerare le specificità del caso e le iniziative da essi assunte; 9) mancata graduazione della sanzione in relazione all'entità dell'infrazione; 10) omessa pronuncia sulla mancata audizione personale davanti alla Commissione Consob. La Corte di cassazione ha esaminato e rigettato tutti i motivi, confermando la legittimità del procedimento sanzionatorio e la responsabilità dei ricorrenti per omissioni informative e di vigilanza, nonché la congruità della sanzione irrogata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha ribadito che nel procedimento sanzionatorio Consob sono sufficienti il contraddittorio scritto e l'accesso agli atti, senza necessità di audizione personale davanti alla Commissione o di una distinta articolazione organica tra istruzione e decisione. Ha inoltre escluso che i termini regolamentari interni abbiano natura perentoria o decadenziale, e ha negato che la sola conoscenza generica di criticità da parte dell'Autorità prima delle ispezioni bastasse a far decorrere una decadenza. Quanto al merito, ha confermato che i sindaci erano tenuti ad attivarsi senza indugio in presenza di anomalie informative e gestorie, che non era stata provata una reazione concreta e tempestiva, e che la motivazione sulla misura della sanzione era sufficiente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con le conseguenze sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 2, TUF

    È la norma sostanziale contestata come violata per l'omessa indicazione di informazioni rilevanti nei documenti informativi relativi all'offerta/sollecitazione.

  • art. 195 TUF

    Richiama la disciplina della legge n. 689 del 1981 per la fase amministrativa e fonda il giudizio di opposizione con piena giurisdizione della Corte d'appello.

  • art. 24, comma 1, L. n. 262/2005

    Non impone una autonoma articolazione organica né l'audizione personale nella fase decisoria, essendo sufficiente il contraddittorio scritto e l'acquisizione delle difese dell'interessato.

  • art. 24, comma 2, L. n. 262/2005

    La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento rende percepibile l'adesione consapevole dell'organo decidente alla relazione istruttoria.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in tema di buon andamento e rispetto dei termini procedimentali, ma non ritenuto violato.

  • L. n. 241/1990

    Richiamata dai ricorrenti per le garanzie procedimentali; la Corte esclude la violazione alla luce delle modalità seguite dalla Consob.

  • art. 4, comma 2, regolamento Consob n. 18750/2013

    Il termine previsto dal regolamento interno ha natura acceleratoria e non decadenziale, in assenza di espressa previsione di legge.

  • art. 14 L. n. 689/1981

    Richiamato in relazione alla contestazione degli addebiti e alla disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo.

  • art. 8 L. n. 689/1981

    Invocato dai ricorrenti in tema di ne bis in idem e unicità della sanzione, ma ritenuto non violato per assenza di identità tra gli illeciti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure di travisamento della prova non sono accolte perché la Corte territoriale ha valutato correttamente il materiale istruttorio.

  • artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia e motivazione apparente sono respinte perché la Corte d'appello ha esaminato i punti decisivi e motivato in modo sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati prospettati come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma sono stati reputati infondati.

  • art. 195, comma 7, TUF

    Non prevede l'obbligo di audizione personale dell'interessato davanti alla Commissione, essendo sufficiente il contraddittorio scritto e la tutela giurisdizionale successiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 149 TUF

    Richiamato come fonte dei doveri di vigilanza e di segnalazione tempestiva delle irregolarità da parte dei sindaci.

  • art. 150 TUF

    Richiamato come fonte dei doveri di intervento e segnalazione degli organi di controllo.

  • artt. 2403 ss. c.c.

    Richiamati per affermare i doveri di vigilanza e attivazione del collegio sindacale.

  • art. 2407 c.c.

    Evocato in relazione alla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    Richiamato nel motivo relativo alla responsabilità amministrativa e alla graduazione della sanzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo della Consob, il contraddittorio è garantito dalla conoscenza degli atti, dalla possibilità di presentare controdeduzioni scritte e dalla successiva tutela giurisdizionale piena; non è necessario un autonomo organo decisorio distinto in senso organico né l'audizione personale dell'incolpato davanti alla Commissione.
  • I termini previsti da regolamenti interni dell'autorità procedente hanno, di regola, natura acceleratoria e organizzatoria; la loro violazione non determina decadenza dal potere sanzionatorio se una simile conseguenza non è espressamente prevista dalla legge.
  • La conoscenza generica o parziale di criticità da parte dell'autorità non basta a far decorrere una decadenza sanzionatoria: occorre che l'amministrazione disponga di elementi specifici e completi per contestare il fatto al soggetto determinato.
  • Nel giudizio di opposizione avverso sanzioni Consob la Corte d'appello esercita piena giurisdizione, ma la motivazione sulla misura della sanzione non deve essere analitica su ogni criterio, essendo sufficiente che risulti complessivamente non arbitraria o manifestamente irragionevole.
  • I componenti del collegio sindacale rispondono anche per omissioni successive alla nomina quando siano già conoscibili anomalie e irregolarità rilevanti: la recente assunzione della carica non esonera dall'obbligo di vigilare, verificare e segnalare senza indugio alle autorità competenti.
  • In materia di vigilanza societaria e sanzioni Consob, l'obbligo di segnalazione delle irregolarità non è subordinato a un filtro discrezionale sulla gravità del fatto: anche una singola omissione, se imputabile a negligenza nella vigilanza, può fondare la sanzione amministrativa.
  • La censura di travisamento della prova o di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile o infondata quando la decisione di merito abbia effettivamente considerato la documentazione rilevante e le allegazioni difensive, spiegando perché esse non escludono la responsabilità.
  • Il principio del ne bis in idem non è violato quando l'autorità irroga sanzioni distinte per condotte differenti, ciascuna sorretta da un autonomo accertamento fattuale e giuridico, anche se riferite al medesimo contesto societario.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSpese di liteImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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