Cassazione Penale, Sentenza n. 1362/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni personali lievi (art. 582 c.p.) deducendo tre motivi: 1) carenza dell'elemento oggettivo del reato per presunta inattendibilità della persona offesa e insufficiente prova medica delle lesioni; 2) carenza dell'elemento soggettivo, potendo le lesioni essere state causate per colpa e non con dolo; 3) estinzione del reato per prescrizione, calcolando che erano trascorsi 8 anni, 8 mesi e 3 giorni dalla consumazione (17/03/2013) e contestando i conteggi delle sospensioni effettuati dal giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché attengono alla rivalutazione del materiale probatorio e la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente; ha invece accolto il terzo motivo relativo alla prescrizione. Dopo aver ricostruito i periodi che hanno sospeso il decorso della prescrizione (rinvii per richieste della difesa per complessivi 310 giorni e la sospensione dovuta alla pandemia per 27 giorni), la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione sia stato posticipato al 24/07/2021, data anteriore alla sentenza di secondo grado, con la conseguenza che il reato è estinto per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen. (lesioni personali)
Norma sostanziale contestata in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo: la Corte ha ritenuto che le doglianze sul giudizio di attendibilità e sulla qualificazione soggettiva del fatto richiedessero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Stabilisce la durata della prescrizione del reato di competenza del giudice di pace (six anni per le lesioni lievi); la Corte lo usa come parametro di calcolo della scadenza ordinaria della prescrizione
art. 161, ultimo comma, cod. pen. (termine massimo di prescrizione)
Fissa il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) che va considerato nella valutazione complessiva dei termini e delle sospensioni
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Limita il ricorso per cassazione avverso decisioni pronunciate in grado d'appello su sentenze del giudice di pace alle sole questioni di violazione di legge; giustificazione dell'inammissibilità dei motivi che impongono mera rivalutazione di merito
Giurisprudenza Cass. Sez. 5, n. 18101/2018 (Civita, Rv. 272867)
Principio secondo cui l'adesione del viceprocuratore onorario all'astensione dalle udienze non sospende il decorso della prescrizione, perché il procuratore della Repubblica deve comunque adottare misure per garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento
Massime di principio
- In cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si basano su diversa valutazione di attendibilità delle prove sono generalmente inammissibili se non censurano specifiche violazioni di legge o carenze logico-giuridiche nella motivazione
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai periodi di sospensione effettivamente determinati da atti processuali (es. rinvii motivati su richiesta della difesa, sospensioni straordinarie come quella dovuta alla pandemia) e tali periodi possono spostare la data di estinzione del reato
- Non sospende il termine di prescrizione l'adesione a un'astensione da parte del viceprocuratore onorario se non sussistono provvedimenti che impediscano l'esercizio dell'ufficio, in quanto il Procuratore deve comunque garantire la presenza dell'ufficio al dibattimento
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli effetti penali
- Quando il processo origina da giudice di pace e la decisione di appello è impugnata in cassazione, il sindacato è limitato alle violazioni di legge previste dall'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
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