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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per avere il giudice ritenuto la ricettazione senza indicare il delitto presupposto, avendo basato la decisione unicamente sull'entità della somma sequestrata (€453.000); 2) utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, asseritamente rese su sollecitazione e quindi violate le garanzie previste dagli artt. 61, 63 e 64 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente desunto, da indici precisi e circostanziati (tra cui l'ingente somma, l'attivazione delle forze di polizia da parte dello stesso Mosella che contattò un ispettore e confessò l'operazione prevista, la frequentazione di soggetti indagati per reati predatori, precedenti personali, assenza di attività lecite e mancanza di plausibili giustificazioni), la provenienza illecita del denaro senza necessità di accertamento giudiziale del delitto presupposto o della sua attribuibilità a terzi. Inoltre ha ritenuto utilizzabile la dichiarazione spontanea resa dal Mosella all'ispettore Fiorillo perché resa al di fuori di qualsiasi contesto procedimentale o posizione di indagato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto che per la ricettazione non sia necessaria la previa accertamento giudiziale del delitto presupposto: la provenienza illecita del denaro può essere desunta da indici precisi e circostanziati (entità della somma, modalità di conservazione/trasporto, contatti con soggetti indagati, precedenti, assenza di attività lecita, mancanza di giustificazioni). Non è richiesto l'accertamento della tipologia esatta del reato presupposto o dei suoi autori.

  • artt. 61, 63, 64 c.p.p. (limiti alla testimonianza e alle dichiarazioni)

    Tali norme non impediscono l'utilizzo di dichiarazioni rese spontaneamente da una persona che al momento non rivestiva la qualità di indagato; le dichiarazioni 'indizianti' rese al di fuori del contesto procedimentale sono utilizzabili se riferite a fatti pregressi o a comportamenti futuri non ancora integrati come reato.

  • art. 350 c.p.p. (somme di informazioni e verbalizzazioni)

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 350 c.p.p. alle dichiarazioni rese fuori da qualsiasi attività investigativa e da persona non ancora assunta in posizione di indagato; pertanto tali dichiarazioni sono pienamente utilizzabili.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e somme per la Cassa delle ammende)

    La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata (€3.000) alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 33583 del 26/03/2015 (Lo Presti)

    Richiamata a supporto del principio che le dichiarazioni rese quando il dichiarante era solo 'persona informata sui fatti' sono utilizzabili anche se successivamente tale soggetto divenga indagato o imputato (principio del 'tempus regit actum' e conservazione degli atti). Questo orientamento sostiene la piena utilizzabilità di dichiarazioni spontanee rese al di fuori del contesto procedimentale.

Massime di principio

  • La provenienza illecita di una ingente somma di denaro può essere accertata per via indiziaria: non è sempre necessario identificare il reato presupposto o i suoi autori se esistono indici precisi e circostanziati che rendono certa l'origine del denaro.
  • Dichiarazioni spontanee rese dall'interessato alla polizia al di fuori di qualsiasi attività investigativa o prima che sorga una posizione di indagato possono essere pienamente utilizzate come prova, anche se indicano responsabilità dello stesso dichiarante.
  • L'attivazione delle forze di polizia da parte dello stesso detentore del denaro (es. per ottenere assistenza o rassicurazioni) può essere interpretata come elemento probatorio della consapevolezza della illiceità del possesso, anziché prova di buona fede.
  • Le limitazioni alla prova testimoniale previste dal codice di rito (artt. 61, 62, 63, 64, 350 c.p.p. e simili) operano entro il contesto procedimentale: comportamenti e dichiarazioni fuori da tale contesto vanno valutati con criteri di utilizzabilità diversi.
  • In casi simili è importante raccogliere e valorizzare insieme molteplici indici (entità del denaro, modalità di occultamento/trasporto, rapporti con soggetti indagati, precedenti, mancanza di attività lecite o giustificazioni) perché l'impianto indiziario sia ritenuto idoneo a provare la provenienza illecita.

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