Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per avere il giudice ritenuto la ricettazione senza indicare il delitto presupposto, avendo basato la decisione unicamente sull'entità della somma sequestrata (€453.000); 2) utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, asseritamente rese su sollecitazione e quindi violate le garanzie previste dagli artt. 61, 63 e 64 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente desunto, da indici precisi e circostanziati (tra cui l'ingente somma, l'attivazione delle forze di polizia da parte dello stesso Mosella che contattò un ispettore e confessò l'operazione prevista, la frequentazione di soggetti indagati per reati predatori, precedenti personali, assenza di attività lecite e mancanza di plausibili giustificazioni), la provenienza illecita del denaro senza necessità di accertamento giudiziale del delitto presupposto o della sua attribuibilità a terzi. Inoltre ha ritenuto utilizzabile la dichiarazione spontanea resa dal Mosella all'ispettore Fiorillo perché resa al di fuori di qualsiasi contesto procedimentale o posizione di indagato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che per la ricettazione non sia necessaria la previa accertamento giudiziale del delitto presupposto: la provenienza illecita del denaro può essere desunta da indici precisi e circostanziati (entità della somma, modalità di conservazione/trasporto, contatti con soggetti indagati, precedenti, assenza di attività lecita, mancanza di giustificazioni). Non è richiesto l'accertamento della tipologia esatta del reato presupposto o dei suoi autori.
artt. 61, 63, 64 c.p.p. (limiti alla testimonianza e alle dichiarazioni)
Tali norme non impediscono l'utilizzo di dichiarazioni rese spontaneamente da una persona che al momento non rivestiva la qualità di indagato; le dichiarazioni 'indizianti' rese al di fuori del contesto procedimentale sono utilizzabili se riferite a fatti pregressi o a comportamenti futuri non ancora integrati come reato.
art. 350 c.p.p. (somme di informazioni e verbalizzazioni)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 350 c.p.p. alle dichiarazioni rese fuori da qualsiasi attività investigativa e da persona non ancora assunta in posizione di indagato; pertanto tali dichiarazioni sono pienamente utilizzabili.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e somme per la Cassa delle ammende)
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata (€3.000) alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 33583 del 26/03/2015 (Lo Presti)
Richiamata a supporto del principio che le dichiarazioni rese quando il dichiarante era solo 'persona informata sui fatti' sono utilizzabili anche se successivamente tale soggetto divenga indagato o imputato (principio del 'tempus regit actum' e conservazione degli atti). Questo orientamento sostiene la piena utilizzabilità di dichiarazioni spontanee rese al di fuori del contesto procedimentale.
Massime di principio
- La provenienza illecita di una ingente somma di denaro può essere accertata per via indiziaria: non è sempre necessario identificare il reato presupposto o i suoi autori se esistono indici precisi e circostanziati che rendono certa l'origine del denaro.
- Dichiarazioni spontanee rese dall'interessato alla polizia al di fuori di qualsiasi attività investigativa o prima che sorga una posizione di indagato possono essere pienamente utilizzate come prova, anche se indicano responsabilità dello stesso dichiarante.
- L'attivazione delle forze di polizia da parte dello stesso detentore del denaro (es. per ottenere assistenza o rassicurazioni) può essere interpretata come elemento probatorio della consapevolezza della illiceità del possesso, anziché prova di buona fede.
- Le limitazioni alla prova testimoniale previste dal codice di rito (artt. 61, 62, 63, 64, 350 c.p.p. e simili) operano entro il contesto procedimentale: comportamenti e dichiarazioni fuori da tale contesto vanno valutati con criteri di utilizzabilità diversi.
- In casi simili è importante raccogliere e valorizzare insieme molteplici indici (entità del denaro, modalità di occultamento/trasporto, rapporti con soggetti indagati, precedenti, mancanza di attività lecite o giustificazioni) perché l'impianto indiziario sia ritenuto idoneo a provare la provenienza illecita.
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