Cassazione Civile, Ordinanza n. 18196/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a un’istanza di rimborso di maggiori imposte IRES e IRAP versate da una società in relazione a una perdita su crediti collegata a una fornitura mai eseguita a causa di una truffa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo, in sostanza, che la posizione della contribuente fosse già stata regolarizzata per un periodo d’imposta precedente mediante accertamento con adesione e che, anche per il periodo successivo, spettasse il rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse espresso affermazioni prive di reale contenuto giustificativo; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TUIR e erronea applicazione dell’art. 109 TUIR, deducendo che la CTR avesse male individuato il thema decidendum, poiché non si discuteva di un problema di competenza temporale, ma della indeducibilità della perdita su crediti per difetto dei requisiti di certezza e precisione richiesti dall’art. 101 TUIR, come emerso dagli atti di adesione sottoscritti dalla società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché la sentenza impugnata consentiva di individuare, sia pure sinteticamente, la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva fondato la decisione su una ricostruzione del fatto non coerente con il contenuto dell’accertamento con adesione: il rilievo dell’Ufficio non riguardava la competenza temporale della perdita, ma la mancanza di elementi certi e precisi per la sua deducibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione mancante o solo apparente determina nullità della sentenza quando non consente di percepire le ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la motivazione apparente integra nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante è deducibile come error in procedendo in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge è il vizio denunciato per l’erronea applicazione delle norme tributarie sulla deducibilità della perdita.
art. 101 t.u.i.r.
Per la deduzione delle perdite su crediti occorrono elementi certi e precisi; tali elementi riguardano anche le cause a monte della perdita e non solo l’evento finale di perdita.
art. 109 t.u.i.r.
Richiamato dal ricorrente quale norma erroneamente applicata dalla CTR in rapporto alla qualificazione del fatto imponibile e del periodo di imputazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione o è talmente perplessa o contraddittoria da impedirne la comprensione; non basta un difetto di sufficienza argomentativa.
- In tema di perdite su crediti, la deducibilità richiede la prova di elementi certi e precisi non solo sulla perdita in sé, ma anche sui presupposti sostanziali che hanno condotto all’operazione generatrice della perdita.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una ricostruzione del fatto incompatibile con il contenuto dell’atto impositivo o dell’accertamento con adesione, la sentenza è censurabile per errata applicazione della norma sostanziale o per erronea individuazione del presupposto controverso.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato al testo della sentenza: l’anomalia motivazionale è rilevante quando emerge direttamente dalla decisione impugnata, senza necessità di integrare il ragionamento con ipotesi interpretative.
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