Sentenza del 17/05/2018 n. 2222 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giudizio di appello - Carattere devolutivo pieno - Sussiste - Motivi specifici di impugnazione - Riproposizione dei motivi di ricorso del primo grado - Sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'asserita genericità dei motivi di appello. Il contribuente aveva riproposto le ragioni con cui, già in primo grado, aveva contestato il provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado. Si è quindi posto il problema se tale riproposizione fosse sufficiente a soddisfare l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
È stato riconosciuto che, nel processo tributario, l'appello ha carattere pienamente devolutivo ed è diretto a ottenere il riesame della controversia nel merito, non soltanto il controllo di specifici vizi della sentenza. Pertanto, la riproposizione delle contestazioni già formulate contro l'atto impositivo, in contrapposizione alle motivazioni della decisione di primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere di specificità dei motivi di appello. L'impugnazione non è stata quindi considerata inammissibile per genericità.
Norme richiamate
Art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Onere di impugnazione specifica nel giudizio di appello tributario.
La norma non richiede necessariamente la formulazione di argomentazioni completamente nuove rispetto al primo grado. È sufficiente che l'appellante riproponga le proprie ragioni di contestazione dell'atto impositivo, ponendole in rapporto critico con la decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: il giudice di secondo grado può riesaminare la controversia nel merito entro i limiti delle questioni devolute.
- La specificità dei motivi di appello può essere soddisfatta anche mediante la riproposizione delle contestazioni già svolte in primo grado, purché esse siano riferite e contrapposte alle motivazioni della sentenza impugnata.
- Non è normalmente necessario introdurre motivi del tutto nuovi; è però necessario rendere comprensibile perché le valutazioni del giudice di primo grado siano erronee o non condivisibili.
- La mera ripetizione astratta delle difese, priva di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata, può invece non essere sufficiente a superare il requisito di specificità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2018Sentenza del 17/05/2018 n. 101 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 17 mag 2018Sentenza del 17/05/2018 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 17 mag 2018Sentenza del 17/05/2018 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 17 mag 2018Sentenza del 17/05/2018 n. 321 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 17 mag 2018Sentenza del 17/05/2018 n. 325 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 17 mag 2018Sentenza del 17/05/2018 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →