Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19314/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bertocci è stato imputato per lavori edilizi abusivi nell'appartamento "Cimabue" del Palazzo Corsi-Tornabuoni e per aver attestato il falso nell'accertamento di conformità n. 4426/2017 (asseverando la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi e la conformità dei lavori ai regolamenti) ai sensi dell'art. 20 comma 13 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 19-21 della legge n. 241/1990. In cassazione il ricorrente ha contestato: 1) che l'asseverazione allegata alla domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non possa essere sanzionata penalmente perché priva di efficacia favorevole; 2) la carenza o inesattezza della motivazione rispetto all'effettivo contenuto della sua attestazione (avrebbe attestato solo lavori limitati, non la legittimità dell'intero edificio); 3) la mancata considerazione delle autorizzazioni e della compatibilità urbanistica e paesaggistica (coinvolgendo Soprintendenza e PRG); 4) l'errata qualificazione della destinazione d'uso (residenziale vs turistico-recettiva); 5) l'assenza del dolo, avendo egli agito confidando in elementi provenienti dagli uffici pubblici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la responsabilità per il reato previsto dall'art. 20 comma 13 del d.P.R. n. 380/2001 (capo F) relativo alla falsa asseverazione nell'accertamento di conformità. In sede di merito la Corte d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo E e aveva rideterminato la pena a 8 mesi di reclusione per il capo F; tale decisione è stata ritenuta legittima e non emendabile in cassazione. La Suprema Corte ha affermato che l'asseverazione in sede di sanatoria ex art. 36 è idonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 20 comma 13 e che la dichiarazione mendace del tecnico, avendo rilevanza ai fini dell'accertamento della doppia conformità, può integrare il reato speciale previsto dal citato comma 13. Inoltre la Corte ha ritenuto che il dolo possa desumersi dal contesto fattuale (conoscenza dell'annullamento da parte della giurisprudenza, assenza di provvedimenti amministrativi formali e affidamento su interlocuzioni informali non adeguatamente provate).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    art. 20 comma 13; art. 36; art. 44 lett. B; art. 10, 22, 23

    L'art. 20 comma 13 punisce le false dichiarazioni/asseverazioni relative ai requisiti per il permesso di costruire; la Corte interpreta la norma come applicabile anche all'accertamento di conformità ex art. 36 (permesso in sanatoria), ritenendo la procedura di sanatoria sostanzialmente sovrapponibile a quella ordinaria e rilevante penalmente in caso di mendacio. Gli artt. 10,22,23 sono richiamati per individuare la natura degli interventi che richiedono permesso di costruire e non DIA.

  • Legge n. 241 del 1990

    Le norme sulla trasparenza e sui procedimenti amministrativi (art.19 e segg.) prevedono sanzioni per attestazioni false anche in relazione a segnalazioni di inizio attività; la giurisprudenza collega queste fattispecie al disvalore delle false asseverazioni disciplinate dal DPR 380/2001.

  • Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011

    art. 5 n. 3 (modifica art. 20 d.P.R. 380/2001)

    La novella ha introdotto la fattispecie speciale di reato dell'art. 20 comma 13; la Corte sottolinea che essa assorbe e specifica il disvalore già punito dalle fattispecie generali (art. 481 e 483 c.p.) e si applica alle asseverazioni che contengono anche valutazioni giuridico-tecniche.

  • Codice penale

    Le fattispecie di falso ideologico in certificati (art. 481) e falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483) sono norme generali il cui disvalore è in parte assorbito dalla norma speciale dell'art. 20 comma 13 DPR 380/2001; la giurisprudenza collega la responsabilità del tecnico anche a queste fattispecie.

  • D.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Il vincolo storico-artistico del complesso e le norme del codice dei beni culturali incidono sulla qualifica degli interventi (restauro vs ristrutturazione) e sulla necessità di autorizzazioni specifiche; la Corte ne rileva l'impatto nella valutazione complessiva della legittimità degli interventi.

  • Normativa regionale e locale (Toscana)

    legge regionale Toscana n. 65/2014 art. 209; legge regionale Toscana n. 52/1999 art. 4; legge regionale n. 1/2005 art. 79 e art. 59; legge regionale n. 40/2000 art. 62

    Richiamate per valutare il regime delle autorizzazioni, la qualificazione come 'residence' o struttura turistico-recettiva e la rilevanza delle norme regionali nel definire attività assentibili; la Corte prende atto delle questioni ma conferma che l'assetto complessivo degli interventi richiedeva permesso di costruire.

  • P.R.G. e N.T.A. del Comune di Firenze; regolamento edilizio

    Il quadro urbanistico locale è determinante per classificare gli interventi e stabilire se siano consentiti tramite DIA/d.i.a. o richiedano permesso di costruire; la valutazione deve essere unitaria e collegata al contesto del complesso edilizio.

Massime di principio

  • Le asseverazioni tecniche allegate a una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 hanno efficacia giuridica e possono integrare il reato speciale dell'art. 20 comma 13 se risultano mendaci; pertanto il professionista risponde penalmente anche in caso di "permesso in sanatoria".
  • La qualificazione di un intervento (restauro/conservazione vs ristrutturazione che muta volumetria o destinazione d'uso) deve essere effettuata con una valutazione unitaria del contesto: lavori apparentemente minori vanno considerati nel quadro degli interventi complessivi sull'edificio.
  • La responsabilità soggettiva (dolo) del tecnico può desumersi dal comportamento complessivo e dal contesto obiettivo (es. conoscenza di pronunce che mettono in discussione la legittimità degli interventi, assenza di provvedimenti amministrativi formali e affidamento su interlocuzioni informali non documentate).
  • Per la sanatoria è richiesta la "doppia conformità" (alla disciplina vigente al momento dell'esecuzione e a quella vigente al momento della domanda); la relazione tecnica è cruciale per la verifica e non è un mero atto formale.
  • In difesa tecnico-professionale è fondamentale produrre provvedimenti amministrativi formali, autorizzazioni scritte della Soprintendenza o altri atti che giustifichino il legittimo affidamento; semplici contatti informali con funzionari non sono sufficienti a escludere il dolo.
  • Quando gli interventi determinano aumento di superficie, modifiche di sagoma o mutamento funzionale (es. verso attività turistico-recettive), si applicano i requisiti del permesso di costruire e non il regime della d.i.a./scia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.