Cassazione Penale, Sentenza n. 19877/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto aggravato (fatto del 16/03/2016) articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto la responsabilità del ricorrente fondandosi soprattutto sulla riconducibilità alla sua persona dell'auto usata per commettere il furto, mentre il Tribunale aveva ritenuto quel dato insufficiente alla condanna; 2) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., per omissione di ogni argomentazione sulle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata motivazione circa le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto lecita e congrua la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603/3-bis c.p.p. e la valutazione probatoria della Corte territoriale: il teste (luogotenente Montagna) ha confermato il riconoscimento effettuato grazie a fotogrammi nitidi e alla verifica con foto inviata dai Carabinieri, e la Corte d'Appello ha dato adeguata e specifica confutazione delle ragioni dell'assoluzione del Tribunale, ritenendo gli elementi (proprietà dell'auto e riconoscimento personale da parte della Polizia Giudiziaria) idonei a individuare l'autore. Sul secondo motivo è stata dichiarata inammissibile la censura perché il ricorrente non ha dimostrato di aver formulato una specifica istanza per le attenuanti generiche in sede di merito e il giudice non è obbligato a riconoscerle né a motivare il diniego quando non vi sia stata richiesta specifica. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato mancanza di interesse: la pena applicata è pari al minimo edittale vigente al tempo del fatto (1 anno di reclusione e 200 euro di multa), perciò l'eventuale censura non avrebbe comportato vantaggio; inoltre non è necessaria una motivazione particolare quando la pena è determinata al minimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p. n. 7 (furto aggravato)
Norma che individua il reato (furto aggravato); applicata alla fattispecie come centro della imputazione per il fatto del 16/03/2016
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
Il giudice non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche né a motivare il diniego se non è stata formulata specifica istanza da parte dell'imputato
art. 603, comma 3-bis c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale)
Consente la rinnovazione dell'istruttoria su istanza dell'appellante; la Corte ha ritenuto regolare l'escussione del teste e la valutazione delle nuove acquisizioni probatorie
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (requisitoria scritta in Cassazione)
Norma procedurale che disciplina il deposito di conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in Cassazione; richiamata per la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
Fissa i criteri per adeguare la pena alla gravità del fatto: la Corte ha osservato che l'applicazione del minimo edittale rende non necessaria una motivazione dettagliata sull'uso della discrezionalità
art. 1, co. 7, L. n. 103/2017 (modifica minimi edittali)
Riferita per spiegare che la modifica (a decorrere dal 03/08/2017) elevò il minimo per il reato in questione, ma non è applicabile al fatto commesso nel 2016; pertanto la pena inflitta è stata valutata rispetto al minimo vigente al tempo del fatto
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è legittima e le acquisizioni probatorie così ottenute (es. escussione di testi che riferiscono riconoscimenti basati su fotogrammi/video e verifiche fotografiche) possono legittimamente mutare la valutazione della responsabilità rispetto al primo grado, purché la Corte spieghi le ragioni del diverso apprezzamento.
- La mera riconducibilità di un mezzo (es. auto) al prevenuto può concorrere, insieme ad altri elementi (riconoscimento personale, immagini, collegamenti investigativi), a formare una prova idonea ad attribuire la responsabilità, se congruamente motivata dal giudice.
- Il ricorrente in Cassazione deve articolare censure specifiche e dimostrare il vizio della motivazione in termini concreti: critiche generiche alla motivazione di merito sono spesso inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario che l'imputato formuli una specifica istanza in sede di merito; il giudice non è tenuto a concederle né a motivare il diniego in assenza di tale richiesta.
- Quando la pena inflitta è il minimo edittale vigente al tempo del fatto, il giudice non è obbligato a fornire una motivazione analitica sul calcolo della pena, e l'eventuale impugnazione della determinazione può risultare priva di interesse concreto se non produce vantaggi per l'imputato.
- In Cassazione la mancata deduzione di fatti o richieste specifiche in sede di merito (es. richiesta di attenuanti) pesa sull'ammissibilità del ricorso: l'onere di allegazione e di indicazione degli elementi spetta alla difesa.
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