Sentenza del 03/04/2017 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Obbligazioni a carico dei soci - Responsabilità dei soci -Cartella esattoriale notificata ad un socio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria responsabilità per il pagamento del debito tributario della società, sostenendo che l’avviso di accertamento fosse stato impugnato da lui e che, in quanto socio, non potesse essere destinatario della cartella. La controversia riguardava anche gli effetti del recesso del socio e l’applicabilità della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003 alle società in nome collettivo.
La decisione
La pretesa del socio è stata respinta. Ai sensi degli artt. 2290 e 2291 c.c., il socio di una società in nome collettivo risponde verso i terzi delle obbligazioni sociali sorte fino al momento dello scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti. Il recesso non elimina quindi la responsabilità per i debiti anteriori. Inoltre, l’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte del socio non impedisce la notifica della cartella, poiché egli è coobbligato al pagamento; l’atto impositivo è divenuto definitivo perché non è stato impugnato dal legale rappresentante della società. Non opera, per le società in nome collettivo, la limitazione prevista dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003.
Norme richiamate
Art. 2290 c.c.
Quando "il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento".
Il socio uscente resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino alla data del recesso o dello scioglimento del rapporto sociale.
Art. 2291 c.c.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; tale responsabilità comprende le obbligazioni sorte prima del recesso del socio.
Art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003
La limitazione della responsabilità personale non è stata ritenuta applicabile alla società in nome collettivo, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci.
Massime di principio
- Il recesso da una società di persone non esonera il socio dai debiti sociali sorti prima della data di efficacia dello scioglimento del rapporto sociale.
- Il socio di una società in nome collettivo può essere destinatario della cartella esattoriale quale coobbligato, anche se non è più socio al momento della riscossione, purché il debito sia sorto anteriormente al recesso.
- L’impugnazione personale dell’avviso di accertamento non sostituisce necessariamente l’impugnazione dell’atto da parte della società o del suo legale rappresentante; se l’atto presupposto diventa definitivo, la riscossione può proseguire nei confronti dei soci responsabili.
- Per valutare la legittimità della cartella occorre distinguere la data di nascita dell’obbligazione tributaria dalla data di notifica della cartella e dalla data del recesso.
- Nelle società di persone la responsabilità dei soci è normalmente personale, solidale e illimitata, salvo specifiche regole applicabili al diverso tipo societario o particolari vicende del rapporto sociale.
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