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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6551/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento a una precedente condanna irrevocabile per associazione mafiosa (con ruolo direttivo) divenuta definitiva il 18/11/2020. Ha dedotto che le prove addotte nel nuovo procedimento si riferirebbero a condotte anteriori al giudicato e che la motivazione del riesame non avrebbe descritto compiutamente la condotta partecipativa, limitandosi a una generica affermazione di permanenza nell'associazione; ha invocato i principi di materialità e offensività e ha sostenuto che la mera affiliazione rituale, senza ulteriori indicatori fattuali di stabile inserimento e ruolo attivo, non integra la partecipazione associativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudicato della precedente condanna delimita il periodo oggetto dell'accertamento alla data indicata nella sentenza di primo grado (15/05/2012) e non alla data di passaggio in giudicato (18/11/2020); pertanto le condotte oggetto dell'odierno procedimento, riferite al periodo successivo alla scarcerazione (intercettazioni tra 31/01/2019 e aprile 2020), non sono ricomprese nel giudicato e possono essere valutate come fatti nuovi. La Corte ha ritenuto altresì che gli elementi indicati dal Tribunale del riesame (contatti con vertici di altri mandamenti, conferimento di cariche, gestione della cassa comune, estorsioni, assistenza a detenuti, gestione di conflitti tra clan) siano, nei limiti del controllo sulle ordinanze cautelari, idonei a fondare gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali rilevati dal Tribunale del riesame (ruolo direttivo, gestione cassa, estorsioni, contatti con vertici) siano idonei a fondare gravi indizi di partecipazione al sodalizio secondo i criteri applicati nelle misure cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) e comma 1, lett. b) (richiamati nel ricorso e nella motivazione)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il difensore ha invocato la nullita di motivazione e la violazione del ne bis in idem ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e alla sanzione a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

  • Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio

    Richiamata dal ricorrente in tema di interpretazione del concetto di partecipazione associativa; la Corte non ha condiviso la tesi difensiva che richiedeva un'interpretazione più 'dinamica' che escludesse la mera affiliazione senza altri indicatori

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem nel reato associativo va valutato rispetto al periodo temporale indicato nella precedente sentenza (di regola la data finale cui si riferisce l'imputazione o la data della pronuncia di primo grado), non semplicemente alla data di passaggio in giudicato; atti successivi al periodo coperto dal giudicato possono integrare un nuovo illecito associativo
  • Condotte identiche nella tipologia possono comunque essere autonome fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico se riferite a un arco temporale successivo, giustificando nuova contestazione per associazione mafiosa
  • Per integrare la partecipazione all'associazione mafiosa non è richiesto un unico elemento formale: la ricostruzione può fondarsi su un insieme di indicatori (ruoli, gestione della cassa, attività estorsive, contatti con vertici, assistenza a detenuti, risoluzione di conflitti) che attestano lo stabile inserimento dell'agente
  • Nel sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari il giudice non può riqualificare i fatti o effettuare una nuova valutazione probatoria ex novo; può valutare la congruenza della motivazione e la correttezza giuridica ma non sostituirsi al merito sui fatti
  • Il difensore che solleva il vizio di ne bis in idem deve indicare e provare che le contestazioni attuali ricadono effettivamente nel medesimo arco temporale e sugli stessi fatti già giudicati; diversamente l'eccezione sarà manifestamente infondata
  • In sede di riesame e cautelare è rilevante la prova di gravi indizi anche se gli elementi non raggiungono il livello probatorio del giudizio di merito; la motivazione deve mostrare in che modo gli elementi probatori indicano la persistenza del vincolo associativo

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