Sentenza n. 12768/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione d’ illegittimità - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in ordine all'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento - dell'obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze; e per la condanna - a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 cpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di avvio del procedimento per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e sulla richiesta di convocazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad e l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulla richiesta di visto per lavoro subordinato e di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda. Ha rappresentato che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia aveva già confermato il nulla osta nominativo al lavoro precedentemente rilasciato in suo favore e ha documentato diversi solleciti inviati tramite PEC. Il MAECI si è costituito eccependo che, allo stato, risultava formalmente ancora operante la sospensione del nulla osta prevista dall'art. 3 del d.l. n. 145/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre un termine ragionevole. Ha rilevato che l'Ambasciata, nonostante i solleciti documentati, non risultava avere chiesto al SUI di Brescia un'ulteriore conferma del nulla osta e che il tempo trascorso dall'introduzione della sospensione ex lege non consentiva di giustificare una protrazione indefinita dell'inerzia. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato condannato a convocare immediatamente il ricorrente e a concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il responsabile dell'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad quale commissario ad acta. Le spese sono state compensate in ragione del carico di procedimenti gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio: il giudice può accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nominando anche un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 3 d.l. n. 145/2024
Prevede la sospensione del nulla osta rilevante per il procedimento di rilascio del visto; tale sospensione non consente tuttavia all'amministrazione di mantenere indefinitamente il procedimento senza una decisione espressa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento o, in mancanza, oltre un termine ragionevole.
- Quando una sospensione legale incide sul procedimento amministrativo, l'amministrazione non può mantenere l'istanza senza definizione sine die: decorso un periodo non ragionevole, deve svolgere gli accertamenti necessari e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare la convocazione dell'interessato, imporre la conclusione del procedimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
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