Sentenza del 19/05/2017 n. 2231 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Libero professionista - Presupposti - Autonomia dell'organizzazione - Impiego di beni strumentali - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP per un libero professionista. In particolare, occorre stabilire se l'attività sia esercitata con un'organizzazione autonoma, desumibile dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure dall'utilizzo stabile di lavoro altrui con mansioni non meramente esecutive o di segreteria.
La decisione
Il principio affermato è che l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture riferibili a terzi, e inoltre impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di collaboratori con mansioni ulteriori rispetto a quelle di segreteria o meramente esecutive. Il testo non indica lo specifico esito processuale, né il grado di giudizio o l'importo eventualmente dovuto.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione è soddisfatto se il soggetto è responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in altre strutture riferibili a terzi, e se impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di lavoro altrui con mansioni non meramente esecutive.
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata. La mera titolarità dell'attività professionale non è sufficiente: occorre verificare concretamente l'eccedenza dei beni strumentali rispetto al minimo necessario o l'impiego stabile di personale con compiti qualificati.
Massime di principio
- Un libero professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: il presupposto deve essere accertato verificando l'effettiva autonoma organizzazione.
- L'impiego di strumenti e attrezzature di valore o quantità superiori al minimo indispensabile può dimostrare l'autonoma organizzazione.
- La collaborazione di personale addetto esclusivamente a segreteria o mansioni meramente esecutive, da sola, non è normalmente sufficiente; rileva invece l'impiego stabile di lavoratori con compiti qualificati o autonomamente produttivi.
- Il professionista deve essere responsabile della propria organizzazione e non deve operare come soggetto inserito in una struttura organizzativa riferibile a terzi.
- La valutazione è concreta e complessiva: occorre considerare natura dell'attività, beni utilizzati, personale impiegato e modalità effettive di esercizio.
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