Cassazione Civile, Ordinanza n. 33809/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione proposta da un ex dipendente Enel, con richiesta di calcolo dell'80% sull'ultima retribuzione comprendendo tutte le voci retributive pensionabili ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996 e dell'art. 12 l. n. 153/1969. La Corte d'appello aveva accolto la domanda escludendo l'applicazione della decadenza triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. L'INPS ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la decadenza fosse applicabile anche alla fattispecie, poiché la domanda amministrativa e il giudizio erano stati proposti nel 2015, quindi ben dopo l'entrata in vigore della novella del 2011; richiamava inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successiva in tema di decorrenza e portata della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'INPS. Ha osservato che i precedenti utilizzati dalla Corte d'appello erano inconferenti perché riferiti a processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella. Nel caso concreto, invece, sia la domanda amministrativa sia il giudizio erano stati introdotti nel 2015, quando la disciplina della decadenza era già vigente. Applicando l'orientamento consolidato, la Corte ha affermato che la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti prima del 6 luglio 2011, con computo del termine solo da tale data ex art. 252 disp. att. c.c., e opera limitatamente alle differenze relative ai ratei anteriori di oltre tre anni rispetto alla domanda giudiziale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
Introduce una decadenza triennale applicabile anche alle domande di riliquidazione pensionistica; per i rapporti anteriori alla novella, il termine decorre solo dall'entrata in vigore della modifica legislativa.
art. 252 disp. att. c.c.
Il termine triennale di decadenza, per le situazioni preesistenti alla novella, si computa a partire dall'entrata in vigore della disciplina introdotta nel 2011.
art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011
Ha introdotto la disciplina che rende applicabile la decadenza anche alle prestazioni previdenziali in questione; non è però operante nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore, secondo la giurisprudenza richiamata.
d.l. n. 98/2011
Riforma richiamata come fonte dell'estensione della decadenza ai trattamenti previdenziali oggetto di riliquidazione.
Corte cost. n. 69/2014
È richiamata per distinguere i casi in cui la novella sarebbe stata applicata ai processi già in corso, ipotesi non sovrapponibile alla controversia in esame.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996
Norma sostanziale posta a base della domanda di riliquidazione della pensione dell'ex dipendente Enel.
art. 12 l. n. 153/1969
Richiamato quale norma generale di computo delle voci retributive pensionabili su cui fondare la riliquidazione.
Massime di principio
- La decadenza triennale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici riconosciuti prima dell'entrata in vigore della novella del 2011, purché la domanda amministrativa o giudiziale siano proposte dopo tale entrata in vigore.
- Per i rapporti pensionistici preesistenti alla disciplina introdotta nel 2011, il termine di decadenza decorre solo dal 6 luglio 2011, in applicazione dell'art. 252 disp. att. c.c.
- La decadenza non travolge l'intero diritto alla pensione o alla riliquidazione, ma incide sulle sole differenze relative ai ratei maturati oltre tre anni prima della domanda giudiziale.
- I precedenti che escludono l'applicabilità della novella vanno letti in relazione alla pendenza del processo al momento dell'entrata in vigore della disciplina: se il giudizio è iniziato dopo, tali precedenti non sono conferenti.
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