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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28573/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. della condanna irrevocabile che aveva inflitto a Meneghetti la pena dell'ergastolo per l'omicidio di Gianfranco Piras (19/07/2005). Il ricorrente deduceva che la perizia antropometrica di Silvio Bozzi, ritenuta decisiva per la condanna, era scientificamente inaffidabile. A supporto la difesa ha prodotto un nuovo elaborato del prof. Cusumano che criticava metodo, strumenti e condizioni dei rilievi (uso di software non certificati, rilievi su soggetto vestito, mancanza di strumentario per valutazioni posturali, ecc.), sostenendo che tali rilievi dimostrerebbero l'errore della perizia Bozzi e costituirebbero "prova nuova" idonea a introdurre la revisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza ed ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di revisione. Nel valutare la consulenza Cusumano la Corte d'appello aveva verificato che essa non apportava acquisizioni scientifiche o tecniche nuove rispetto a quanto già valutato nella vicenda processuale; si trattava di una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già noti e non dell'emersione di nuovi elementi di fatto obiettivi. Pertanto non è stata soddisfatta la nozione di "prova nuova" ex art. 630, comma 1, lett. c). Inoltre l'assoluzione penale del perito Mastronardi non costituisce elemento nuovo rilevante, essendo correlata all'assenza di dolo nella rappresentazione dei dati e non alla validità scientifica del metodo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la disposizione restrittivamente: costituiscono "prove nuove" solo elementi che introducono fatti o dati oggettivi non valutati nel giudizio definitivo o nuove metodologie capaci di apprendere dati non precedentemente acquisiti. Non è prova nuova la mera diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi già acquisiti in causa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente dopo il rigetto dell'istanza di revisione.

  • art. 61, n. 2 c.p. in relazione all'art. 576 c.p.

    Norme richiamate nel capo di imputazione: la sentenza di merito aveva riconosciuto l'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n.2 rispetto al delitto di omicidio previsto dall'art. 576 c.p.

Massime di principio

  • Perché una consulenza critica costituisca "prova nuova" ai fini della revisione è necessario dimostrare non solo che le conclusioni precedenti erano errate, ma che sussiste una scoperta o una metodologia nuova (o dati obiettivi nuovi) che non erano disponibili e che, se assunte, potrebbero ragionevolmente capovolgere il giudizio di colpevolezza.
  • La semplice rielaborazione o diversa interpretazione di elementi già valutati nel processo definitivo (compresi rilievi peritali precedenti) non è sufficiente: equivale a una richiesta di riconsiderazione critica che deve essere proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione, non con la revisione.
  • L'assenza di responsabilità penale del perito (es. assoluzione per mancanza di dolo) non è di per sé prova della scientificità o correttezza del metodo adottato nella perizia originaria; quindi non crea automaticamente un nuovo elemento idoneo alla revisione.
  • In casi simili è necessario allegare e documentare chiaramente: a) quale dato oggettivo nuovo si deduce, b) in che modo la nuova tecnica o scoperta scientifica permette l'acquisizione di quel dato, c) la rilevanza probabilistica della nuova prova rispetto all'insieme probatorio già acquisito (cioè mostrare come la nuova prova possa ragionevolmente alterare l'esito).
  • La valutazione preliminare di ammissibilità della revisione richiede comunque una delibazione sommaria ma non superficiale dell'attendibilità, persuasività e congruenza della presunta prova nuova rispetto al quadro probatorio consolidato.

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