Sentenza del 19/01/2018 n. 1313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di Euro 1.035.200,67 corrisposti a titolo di aggi di riscossione su due cartelle esattoriali relative a maggiori imposte degli anni 1988-1994. Sosteneva che, avendo ottenuto la rateazione del debito, l'aggio dovesse essere posto a carico dell'ente creditore ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3-bis, e contestava inoltre la legittimità costituzionale dell'obbligo di pagamento dell'aggio, nonché l'applicazione della disciplina a tributi riferiti a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'aggio ha natura retributiva, non tributaria né sanzionatoria, e che può essere posto a carico del contribuente anche in caso di pagamento tempestivo. La rateazione non trasforma la riscossione coattiva in riscossione spontanea, poiché il ruolo derivava da avvisi di accertamento fondati su un precedente inadempimento. La disciplina applicabile deve essere individuata con riferimento all'anno di avvio dell'attività di riscossione, non agli anni d'imposta cui si riferiscono i tributi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 9.000 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, commi 3 e 3-bis
Nel caso previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32, comma 1, lett. a), l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico: a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso contrario.
La disciplina dell'aggio per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non si applica ai ruoli derivanti da avvisi di accertamento conseguenti a un inadempimento. In tali casi l'aggio può gravare sul debitore secondo la disciplina vigente al momento dell'avvio della riscossione.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32, comma 1, lett. a)
Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento.
La riscossione è spontanea solo quando l'iscrizione a ruolo non deriva dal mancato adempimento di un'obbligazione tributaria. Le somme richieste sulla base di avvisi di accertamento per maggiori imposte presuppongono invece un inadempimento e rientrano nella riscossione ordinaria.
Costituzione, artt. 3, 25, 53 e 97
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità: l'aggio è un compenso per l'attività di riscossione e non una sanzione o un tributo, per cui non risultano pertinenti, nel caso concreto, i parametri della capacità contributiva, della legalità delle sanzioni, dell'uguaglianza e del buon andamento.
Codice di procedura civile, artt. 360 e 384
La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia quando la decisione contiene un rigetto implicito della questione e ha ritenuto di poter esaminare direttamente le questioni di mero diritto rilevanti per la decisione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- La richiesta o concessione della rateazione non modifica la natura originaria della riscossione: se il ruolo deriva da un avviso di accertamento conseguente a un inadempimento, non si applicano le regole previste per la riscossione spontanea.
- Per stabilire chi debba sostenere l'aggio e quale disciplina applicare, occorre guardare al momento in cui inizia l'attività di riscossione, non all'anno d'imposta cui si riferisce il debito.
- L'aggio di riscossione viene considerato un compenso per il servizio svolto dall'agente della riscossione, non una sanzione né un'imposta; pertanto la sua previsione legislativa non viola, di per sé, i principi di capacità contributiva e di legalità delle sanzioni.
- L'assenza di una risposta espressa a una singola eccezione non comporta automaticamente omessa pronuncia: il rigetto può risultare implicitamente dalla decisione complessiva.
- Una contestazione costituzionale deve essere rilevante e concretamente decisiva per la controversia; non può fondarsi soltanto sulla maggiore onerosità dell'aggio o sul fatto che l'attività dell'agente sia stata limitata alla notifica della cartella.
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