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Sentenza

Sentenza del 05/07/2016 n. 5885 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - ADDIZIONALI PROVINCIALI SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Imponibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di assoggettare a IVA le addizionali provinciali è stata esclusa. Le addizionali non concorrono a formare la base imponibile IVA perché, non costituendo prezzo in assenza di una specifica previsione normativa, devono restare estranee al calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'inclusione delle addizionali provinciali alle imposte erariali sui consumi di energia elettrica nella base imponibile IVA. È stato sostenuto che tali addizionali non dovessero essere assoggettate a IVA, poiché non rappresentano una componente del prezzo del consumo di energia, ma un prelievo tributario distinto. In mancanza di una specifica disposizione normativa che ne imponesse l'inclusione, esse non concorrono alla determinazione della base imponibile prevista dall'art. 13 del d.P.R. 633/1972.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La base imponibile IVA comprende il corrispettivo delle cessioni o prestazioni, ma non include automaticamente tributi o addizionali distinti dal prezzo. Le addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica, in assenza di una disposizione specifica che ne preveda l'inclusione, non costituiscono prezzo e non concorrono alla base imponibile IVA.

Massime di principio

  • Un tributo o un'addizionale separato dal corrispettivo non entra automaticamente nella base imponibile IVA: occorre verificare se rappresenti effettivamente una componente del prezzo oppure se una norma ne imponga espressamente l'inclusione.
  • In linea generale, gli importi riscossi dal fornitore per conto dell'erario o di altro ente, quando hanno natura tributaria autonoma e non costituiscono remunerazione della cessione o del servizio, possono essere esclusi dalla base imponibile IVA.
  • L'inclusione di un prelievo nella base imponibile IVA richiede un fondamento normativo o una qualificazione dell'importo come parte integrante del corrispettivo; non è sufficiente che l'importo sia addebitato contestualmente al prezzo.
  • Per situazioni analoghe occorre distinguere tra imposte indirette autonome e componenti del prezzo: le prime, se non diversamente previsto dalla legge, non dovrebbero essere assoggettate a IVA.

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