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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0018641 emesso in data 27 febbraio 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa, notificato al ricorrente in data 28 febbraio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce; - della nota n. M_D AB62BE8 REG2025 0003991 emesso in data 15 gennaio 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa, notificata al ricorrente in data 20 gennaio 2025, quale atto presupposto, con cui venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza di assegnazione temporanea; - qualora occorra, della direttiva “P-001- Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” ed. 2021, ovvero per la sua disapplicazione; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale a quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti dal ricorrente, in quanto lesivi dei suoi interessi; - per la condanna dell’Amministrazione resistente al riesame e conseguente accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea in oggetto.

Giustizia amministrativa202500698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso un ente militare dislocato a Lecce ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso un reparto dell’Esercito in Bari e genitore adottivo di tre minori, aveva chiesto l’assegnazione temporanea a Lecce ai sensi degli artt. 42-bis e 45, comma 2-bis, d.lgs. 151/2001 e dell’art. 1493 d.lgs. 66/2010. L’Amministrazione aveva dapprima comunicato i motivi ostativi e poi respinto l’istanza, ritenendo che presso le sedi di Lecce non fosse utilmente collocabile il ricorrente, in ragione dell’assenza dello specifico profilo professionale rivestito e dell’asserita saturazione dell’organico per tale posizione. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sull’assegnazione temporanea, della direttiva interna P-001 e delle norme sul personale militare; l’eccesso di potere per illogicità, perplessità, sviamento, carenza istruttoria, travisamento ed erronea presupposizione; il difetto di motivazione; nonché l’omesso bilanciamento tra le esigenze dei figli minori adottati e gli interessi organizzativi e istituzionali dell’Amministrazione, in violazione degli artt. 30 e 31 Cost., dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame; l’Amministrazione aveva quindi disposto il temporaneo impiego del ricorrente a Lecce, in deroga alle procedure ordinarie, ma la controversia è stata definita con riferimento alla legittimità del diniego originario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della domanda di annullamento e ha annullato il diniego per difetto di motivazione. Ha ritenuto inadeguato il riferimento dell’Amministrazione alla mancanza, nella sede di destinazione, dello specifico profilo professionale del ricorrente, poiché l’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 richiede la disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e le mansioni non risultavano connotate da elevata e particolare specializzazione. L’Amministrazione non aveva adeguatamente contestato l’esistenza di posti vacanti nella medesima posizione retributiva presso un ente di Lecce. Inoltre, il diniego non aveva svolto una concreta e individualizzata ponderazione tra le esigenze organizzative e di servizio, comprese quelle connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, e le esigenze di tutela della genitorialità e dei minori, valorizzate anche dagli artt. 30 e 31 Cost., dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il richiamo generico al buon andamento e alle esigenze di servizio non era sufficiente, neppure considerando la disciplina più favorevole all’Amministrazione invocata dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017. È stata invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione all’accoglimento diretto dell’istanza, poiché l’annullamento per difetto di motivazione imponeva il riesame senza predeterminare l’esito dell’esercizio del potere. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione

    La disposizione richiede la disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva; il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla mancanza dello specifico profilo professionale quando le mansioni non presentino elevata e particolare specializzazione.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    Anche assumendo applicabile la disposizione al personale militare, essa non consente motivazioni generiche sulle esigenze di servizio e non esonera l’Amministrazione dal bilanciamento concreto con le esigenze costituzionalmente protette della genitorialità e dei minori.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019

    La disposizione ha aggiunto il comma 31-bis all’art. 45 del d.lgs. 95/2017, ampliando la possibilità di diniego per motivate esigenze organiche o di servizio; tale previsione non elimina l’obbligo di motivazione specifica.

  • art. 1493 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea del militare, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione.

  • art. 30 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale di tutela della genitorialità e della famiglia da considerare nel bilanciamento con le esigenze dell’Amministrazione.

  • art. 31 Cost.

    Impone di considerare la tutela della maternità, dell’infanzia e dei minori nella motivazione del diniego dell’assegnazione temporanea.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La tutela dell’interesse del minore costituisce parametro sovranazionale rilevante nella ponderazione amministrativa.

  • art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo

    L’interesse superiore del minore deve essere considerato nelle decisioni amministrative incidenti sulle esigenze familiari e genitoriali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la verifica della disponibilità di un posto deve essere riferita alla corrispondente posizione retributiva; la mera assenza dello specifico profilo professionale del dipendente non è sufficiente a giustificare il diniego quando le mansioni non siano caratterizzate da elevata e particolare specializzazione.
  • Anche quando la disciplina applicabile al personale militare consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, l’Amministrazione deve fornire una motivazione concreta, specifica e non meramente assertiva, indicando le effettive esigenze ostative all’assegnazione temporanea.
  • Il diniego di assegnazione temporanea richiesto da un genitore deve contenere una ponderazione effettiva tra le esigenze organizzative e istituzionali dell’Amministrazione e le esigenze di tutela della genitorialità e dell’interesse dei figli minori, anche alla luce degli artt. 30 e 31 Cost., dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
  • L’annullamento del diniego per difetto di motivazione comporta il riesercizio del potere amministrativo, ma non consente al giudice di ordinare direttamente l’accoglimento dell’istanza quando residuino valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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