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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta

OGGETTO: Lodo arbitrale irrituale. Applicabilità dell'imposta proporzionale di registro sia sul lodo arbitrale irrituale sia sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per inadempimento delle obbligazioni riportate nel lodo. Non sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un lodo arbitrale irrituale e del successivo decreto ingiuntivo richiesto per ottenere l'esecutorietà delle obbligazioni previste nel lodo. Il lodo irrituale è soggetto a registrazione in caso d'uso, mentre il decreto ingiuntivo costituisce un provvedimento giudiziario a contenuto patrimoniale immediatamente esecutivo. Tuttavia, applicare l'imposta proporzionale a entrambi determinerebbe una duplicazione dell'imposizione sul medesimo trasferimento patrimoniale. In conformità agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la tassazione dell'arbitrato irrituale deve essere coordinata con quella dell'arbitrato rituale, evitando disparità fondate esclusivamente sulla diversa qualificazione giuridica del lodo.

La decisione

È stata esclusa la doppia applicazione dell'imposta proporzionale. Il decreto ingiuntivo deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a 200 euro, in quanto atto giudiziario che rende esecutivo il contenuto del lodo. L'imposta proporzionale prevista dall'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 può applicarsi al lodo soltanto se esso non è stato già registrato; diversamente, l'applicazione dell'imposta proporzionale anche al decreto ingiuntivo comporterebbe una duplicazione impositiva.

Norme richiamate

  • Art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma prevede l'imposta di registro per gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o altre prestazioni. Nel caso esaminato, l'imposta proporzionale non può essere applicata due volte sul medesimo contenuto patrimoniale; il decreto ingiuntivo è tassato in misura fissa quando svolge una funzione essenzialmente esecutiva o ricognitiva del lodo già registrato.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza impone di evitare un trattamento fiscale irragionevolmente diverso tra arbitrato rituale e irrituale quando entrambi perseguono la medesima funzione di risoluzione della controversia.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impedisce che il medesimo trasferimento patrimoniale sia colpito due volte con imposta proporzionale per il solo fatto che, dopo il lodo, sia stato richiesto un decreto ingiuntivo per renderlo esecutivo.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziario si limita a rendere esecutivo o a dare attuazione a un atto già tassato, non dovrebbe comportare una seconda applicazione dell'imposta proporzionale sul medesimo contenuto economico.
  • Il decreto ingiuntivo collegato a un lodo già registrato può essere soggetto a imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale, se non introduce un autonomo e ulteriore trasferimento patrimoniale.
  • La mancata registrazione del lodo non consente automaticamente di evitare l'imposta proporzionale: questa può essere applicata al lodo stesso, mentre il decreto ingiuntivo resta soggetto alla relativa tassazione secondo la sua funzione.
  • Nell'interpretazione delle norme tributarie occorre considerare i principi di uguaglianza e capacità contributiva, evitando differenze di trattamento tra arbitrato rituale e irrituale prive di una concreta giustificazione economica.
  • La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: va verificato se il secondo atto abbia un contenuto patrimoniale autonomo oppure sia meramente ricognitivo, esecutivo o strumentale rispetto al primo.

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