Sentenza n. 62/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso in data 30/5/2025 e ricorso per motivi aggiunti in data 11/7/2025 per l'annullamento della determinazione n. 446 del 27.5.2025 a firma del “Responsabile Settore Edilizia e Territorio” con cui è stato prorogato il termine, scadente il 28.5.2025, per la presentazione delle offerte e richieste di chiarimenti nell’ambito degli “avvisi di selezione pubblica per l''affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di proroga del termine per la presentazione delle offerte e delle richieste di chiarimenti nell'ambito della procedura selettiva per l'affidamento di concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già affidataria della concessione relativa a uno stabilimento balneare, ha impugnato la determinazione comunale che aveva differito dal 28 maggio al 20 giugno 2025 il termine per la presentazione delle offerte nella procedura selettiva riattivata dopo una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Ha dedotto la violazione dei principi e delle disposizioni applicabili alla procedura, nonché eccesso di potere, sostenendo che la proroga avesse illegittimamente ampliato la platea dei concorrenti e compromesso la posizione degli operatori che avevano fatto affidamento sul termine originario di sette giorni. Ha inoltre lamentato la mancata pubblicazione della proroga sul BUR, la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato e l'assenza di titolo o mandato in capo ad alcuni degli operatori che avevano richiesto il differimento. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere e ha difeso la legittimità della proroga, diretta a favorire la massima partecipazione e una selezione imparziale e trasparente. Nel corso del giudizio sono intervenute l'esclusione e la successiva riammissione con riserva della ricorrente, la rideterminazione della graduatoria, nella quale essa è stata collocata al quinto posto, e infine l'aggiudicazione della concessione a un'altra concorrente. La ricorrente, pur dichiarando di conoscere l'aggiudicazione, non l'ha impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, una volta approvata definitivamente la graduatoria e intervenuta l'aggiudicazione, l'eventuale annullamento dell'atto precedente di proroga del termine non avrebbe potuto attribuire alla ricorrente alcuna utilità concreta, poiché l'aggiudicazione, atto formalmente autonomo e frutto di ulteriore istruttoria e ponderazione degli interessi, sarebbe comunque rimasta efficace. Il concorrente che abbia impugnato atti anteriori all'aggiudicazione deve pertanto impugnare anche l'aggiudicazione sopravvenuta, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha inoltre evidenziato che la mancata evocazione dell'aggiudicatario avrebbe leso il suo diritto di difesa, mentre i soggetti intimati dalla ricorrente erano operatori che avevano chiesto la proroga ma risultavano estranei alla procedura e all'aggiudicazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza virtuale e liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge, anche considerando che l'attualità dell'interesse era dubbia sin dalla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per il sopravvenire di circostanze successive, la decisione non potrebbe più attribuire al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato utilizzato dal Presidente del Tribunale per sottoporre alle parti il rilievo d'ufficio relativo all'improcedibilità.
art. 55 c.p.a.
La ricorrente aveva rinunciato all'istanza cautelare proposta ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Quando viene impugnato un atto anteriore all'aggiudicazione o alla conclusione di una procedura selettiva, l'intervenuta aggiudicazione deve essere impugnata a sua volta se il ricorrente intende conservare un interesse concreto e attuale alla decisione; in mancanza, il ricorso contro l'atto precedente diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'aggiudicazione o l'atto conclusivo di una procedura selettiva è formalmente autonomo rispetto agli atti anteriori, perché deriva da una nuova istruttoria e da un'ulteriore ponderazione degli interessi; l'eventuale annullamento dell'atto antecedente produce quindi, di regola, un effetto viziante e non caducante sull'atto conclusivo.
- La sopravvenuta aggiudicazione non impugnata impedisce al concorrente di ottenere un'utilità concreta dall'annullamento dell'atto precedente, poiché l'aggiudicazione resta efficace e attribuisce l'utilitas al vincitore.
- L'eventuale caducazione dell'atto conclusivo favorevole all'aggiudicatario non può essere pronunciata senza che quest'ultimo sia posto in condizione di partecipare al giudizio, in quanto è il principale controinteressato e titolare del diritto di difesa.
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