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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1293/2024 (n. 1256/2024 rg), emessa in data 10.12.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, quale giudice del lavoro, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento n. 1293/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2025. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, rilevando anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. La domanda di penalità è stata successivamente rinunciata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e non risultava provato alcun adempimento da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la somma dovuta; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. La domanda di penalità è stata dichiarata non esaminabile per rinuncia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.200 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono richiamati con riferimento al rispetto dei termini processuali dell'azione proposta in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di penalità di mora era stata proposta, ma la ricorrente vi ha rinunciato e il TAR non ha provveduto su di essa.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione; il giudice dà atto dell'utilizzo di copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla notificazione all'amministrazione del titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell'ottemperanza, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di procedere contro l'inerzia dell'amministrazione debitrice.
  • In assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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