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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-53/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 aprile 2021. — Hengstenberg GmbH & Co. KG contro Spreewaldverein eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 49, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4, secondo comma – Articolo 53, paragrafo 2, primo comma – Modifica del disciplinare di un prodotto – Cetriolini della Foresta della Sprea (Germania) “Spreewälder Gurken (IGP)” – Modifiche non minori – Opposizione – Dichiarazione di opposizione alla domanda di modifica – Ricorso contro la decisione che accoglie tale domanda – Nozione di “interesse legittimo”. — Causa C-53/20

Giurisprudenza europea62020CJ0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso estensivo la nozione di "interesse legittimo" prevista dal regolamento n. 1151/2012 per l'opposizione e il ricorso contro una modifica non minore del disciplinare di un'IGP. La legittimazione non è limitata ai soli produttori della zona geografica né ai soli concorrenti diretti: rileva qualsiasi pregiudizio economico non puramente ipotetico. La verifica concreta della sussistenza dell'interesse spetta al giudice nazionale.

Nozione di "interesse legittimo" nella procedura di opposizione e ricorso contro la modifica non minore del disciplinare di un'IGP: ampiezza dei soggetti legittimati

La questione giuridica

Se, nell'ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto con indicazione geografica protetta, la nozione di "interesse legittimo" consenta di opporsi o ricorrere a qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile; in subordine, se tale interesse spetti solo agli operatori che producono prodotti comparabili o solo ai produttori stabiliti nella zona geografica interessata; e se occorra distinguere tra procedura di registrazione e procedura di modifica del disciplinare.

Principio di diritto

Nella procedura relativa a una modifica non minore del disciplinare di un prodotto tutelato da indicazione geografica protetta, la nozione di "interesse legittimo" va interpretata in senso ampio e non è riservata ai soli produttori locali o ai soli operatori che fabbricano prodotti comparabili: può opporsi o ricorrere qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico reale o potenziale, purché il rischio di pregiudizio non sia meramente ipotetico o improbabile. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto l'esistenza di tale interesse, caso per caso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 53, paragrafo 2, primo comma, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 5, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento (CEE) n. 2081/92
  • Articolo 7, paragrafo 3, regolamento (CEE) n. 2081/92
  • Regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 510/2006

Nozione di "interesse legittimo" nella modifica non minore del disciplinare di un'IGP

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell'ambito di una controversia tra Hengstenberg GmbH & Co. KG e Spreewaldverein eV in merito a una domanda di modifica del disciplinare della IGP "Spreewälder Gurken". La Corte è chiamata a chiarire chi possa opporsi alla modifica non minore di un disciplinare e chi possa impugnare la decisione nazionale che la accoglie, alla luce degli articoli 49 e 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Fatti e procedimento principale

La denominazione "Spreewälder Gurken (IGP)" era registrata dal 1999. Lo Spreewaldverein ha presentato nel 2012 una domanda di modifica del disciplinare, che prevedeva tra l'altro l'uso di taluni additivi alimentari. Dopo la pubblicazione della domanda, Hengstenberg ha presentato opposizione. Il DPMA ha poi ritenuto la domanda conforme al regolamento n. 1151/2012. Il Bundespatentgericht ha respinto il ricorso di Hengstenberg ritenendo insussistente un "interesse legittimo"; il Bundesgerichtshof ha quindi rinviato alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare:

  • l'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, che prevede una procedura nazionale di opposizione per "ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo";
  • l'articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, che riconosce a ogni persona con interesse legittimo la possibilità di proporre ricorso contro la decisione favorevole dello Stato membro;
  • l'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, che estende la procedura degli articoli da 49 a 52 alle modifiche non minori del disciplinare. Vengono inoltre richiamati l'articolo 10, paragrafo 1, sui criteri di ricevibilità delle opposizioni, e l'articolo 5, paragrafo 2, sulla nozione di indicazione geografica. Sul piano storico la Corte considera anche gli articoli 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CE) n. 510/2006.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che, poiché l'articolo 53, paragrafo 2, rinvia alla procedura degli articoli 49-52, la nozione di "interesse legittimo" deve ricevere la stessa interpretazione sia nella procedura di registrazione sia in quella di modifica non minore del disciplinare.

Sul piano letterale, la formula "qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo" depone contro una lettura restrittiva. La Corte esclude che il legislatore abbia voluto limitare la legittimazione ai soli operatori che producono beni comparabili o ai soli produttori locali.

Sul piano sistematico, il regolamento attribuisce allo Stato membro un ruolo centrale di verifica preliminare, e l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), mostra che l'opposizione può fondarsi anche sul rischio che la registrazione o la modifica danneggi prodotti già legalmente presenti sul mercato. Ciò giustifica una lettura ampia della legittimazione, così da consentire a tutti i soggetti economicamente incisi di far valere le proprie ragioni in sede nazionale.

Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi del regolamento: tutela della qualità, concorrenza leale, informazione corretta al consumatore, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e integrità del mercato interno. Una nozione ampia di interesse legittimo favorisce il controllo effettivo del rispetto del disciplinare e impedisce che una modifica ne abbassi indebitamente gli standard. La Corte sottolinea anche che, se la modifica riguarda la zona geografica, escludere in radice i soggetti esterni alla zona priverebbe tali operatori della possibilità di opporsi a una modifica che incide sul loro metodo di produzione.

Quanto alla genesi normativa, la Corte rileva la continuità con i testi precedenti, nei quali la legittimazione era già costruita in termini ampi. Tuttavia, la Corte precisa che la verifica non può essere astratta o automatica: il pregiudizio deve essere concreto, non improbabile né puramente ipotetico.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione affermando che, nell'ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto tutelato da IGP, ogni persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico reale o potenziale, purché non del tutto inverosimile, può vantare l'"interesse legittimo" necessario per presentare opposizione o ricorso, se il rischio di pregiudizio non è meramente improbabile o ipotetico. La valutazione concreta spetta al giudice del rinvio. Alla luce di tale risposta, la Corte dichiara di non dover esaminare le seconde e terze questioni.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che la tutela partecipativa nella procedura sulle IGP non è ristretta a cerchie chiuse di operatori territorialmente qualificati. L'"interesse legittimo" coincide con un interesse economico concreto e non puramente eventuale, idoneo a giustificare opposizione e impugnazione nell'ottica di garantire il rispetto uniforme del disciplinare e la leale concorrenza.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografiche protettemodifica del disciplinare di produzioneopposizione amministrativalegittimazione processualeproprietà intellettuale

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