Cassazione Penale, Sentenza n. 40776/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia in carcere disposta per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (artt. 110 e 630 c.p.). Lamentato vizio di motivazione per omissione e contraddittorietà: mancata indicazione del risultato negativo della perquisizione immediata, censura sulla valutazione della spiegazione del ricorrente circa la sua presenza in San Severo come influencer e sul fatto che non sia entrato nell'ufficio postale; contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima Kevin Senisi (auto- e etero-accusatorie) per mancata applicazione delle garanzie previste dall'art. 63 c.p.p.; dedotta aspecificità della motivazione perché, a detta del ricorrente, sarebbero risultate assenti prove decisive a suo carico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con il complesso impianto probatorio richiamato nell'ordinanza impugnata (accertamento diretto degli agenti, posizionamento del ricorrente presso l'abitazione dove la vittima era trattenuta, fuga all'arrivo della polizia, dichiarazioni della vittima e del fratello) e non abbia fornito una versione alternativa che smontasse tali indizi. I motivi nuovi relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della vittima sono stati dichiarati inammissibili perché non sollevati nel ricorso originario. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nessuna disposizione di rimessione in libertà; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che consente l'impugnazione delle misure cautelari; citata come titolo dell'istanza proposta dal ricorrente contro l'ordinanza cautelare
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata come riferimento per la contestazione di concorso nel sequestro
art. 630 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; la Corte conferma che sussistono gravi indizi per tale fattispecie
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione relativa prevista dalla norma come uno degli elementi congrui per valutare le esigenze cautelari
art. 63 cod. proc. pen.
Norma sulle garanzie del soggetto sottoposto a indagini; la Corte valuta che, anche se le dichiarazioni della vittima fossero state inutilizzabili nei suoi confronti per omessa applicazione delle garanzie, tale inutilizzabilità non si estende automaticamente ai terzi accusati
art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che non confronta le censure con l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi nuovi: disciplina la possibilità e i limiti di introdurre nuovi motivi in cassazione; la Corte rileva la preclusione se il punto non è stato investito nel ricorso originario
art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.
Norma sulla preclusione per nuovi motivi in cassazione; richiamata per spiegare l'inammissibilità dei motivi sopravvenuti non introdotti nel ricorso principale
art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di rilevare d'ufficio l'illegittimità di prove; la Corte ricorda che tuttavia l'eccezione va proposta nell'atto di impugnazione per essere valutata in cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che influisce sulla detenzione; la Corte dispone l'invio del provvedimento alla cancelleria per l'adempimento
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di irrogazione di sanzione pecuniaria alla parte per ricorso infondato o inammissibile; utilizzata per motivare il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione per inammissibilità conta la specificità: il ricorso deve mettere in correlazione le censure con l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, non limitarsi a contestare singoli elementi isolati
- Per contrastare una misura cautelare basata su 'gravi indizi' occorre proporre una versione alternativa che offra spiegazioni plausibili e documentate degli elementi di fatto indicati dall'ordinanza (presenza sulla scena, comportamento alla vista della polizia, dichiarazioni della vittima, ecc.)
- La negatività di una perquisizione o l'assenza di un elemento materiale (es. denaro non trovato addosso) può essere irrilevante se non incide sulla catena probatoria complessiva che giustifica la misura cautelare
- I motivi nuovi introdotti tardivamente sono soggetti a preclusione se non prospettati nell'atto di ricorso originario; questioni rilevabili d'ufficio restano comunque soggette al principio che devono essere tempestivamente dedotte per essere valutate in cassazione
- L'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un dichiarante per omessa applicazione delle garanzie previste dall'art. 63 c.p.p. può incidere solo nei confronti del dichiarante stesso, e non automaticamente nei confronti dei terzi accusati, salvo che emergano specifici elementi che colleghino la lesione delle garanzie alla posizione di detti terzi
- Quando si impugna la motivazione di un provvedimento cautelare, è essenziale dimostrare la 'prova di resistenza' degli elementi favorevoli al ricorrente, ossia fornire elementi che neutralizzino in modo probante gli indizi richiamati dal giudice
- Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità del ricorso includono condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende); l'esito di cassazione non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40760/2025 del 18/12/2025
- Sentenza penale · 18 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40774/2025 del 18/12/2025
- Sentenza penale · 18 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40711/2025 del 18/12/2025
- Sentenza penale · 18 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40713/2025 del 18/12/2025
- Sentenza penale · 18 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40714/2025 del 18/12/2025
- Sentenza penale · 18 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40716/2025 del 18/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →