Sentenza del 28/02/2017 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Cartelle di pagamento - Iscrizione di ipoteca su immobile conferito in fondo patrimoniale - Possibilità - Preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prima dell'iscrizione di ipoteca - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione di ipoteca su un immobile conferito in fondo patrimoniale, sostenendo sia l'inapplicabilità della misura per effetto dell'art. 170 c.c., sia la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, pur avendo natura cautelare e conservativa, è soggetta anche alle regole generali dell'espropriazione forzata stabilite dagli artt. 49 e 50 dello stesso decreto. Pertanto, dopo il decorso di oltre un anno dalla notifica della cartella, l'agente della riscossione deve notificare preventivamente l'intimazione ad adempiere sia prima di procedere all'espropriazione sia prima di iscrivere ipoteca. Tuttavia, l'ipoteca può essere iscritta su immobili conferiti in fondo patrimoniale, poiché l'art. 170 c.c. limita le procedure esecutive e non si applica alle misure cautelari. Ne consegue che l'iscrizione è ammissibile sul bene del fondo, ma non può essere validamente eseguita senza la preventiva intimazione quando richiesta dalla legge.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione. La misura è qualificata come cautelare e conservativa, strumentale alla successiva espropriazione immobiliare.
Art. 49 del D.P.R. n. 602/1973
Rientra nelle disposizioni generali sull'espropriazione forzata applicabili anche, per i relativi presupposti, all'iscrizione ipotecaria.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è necessaria la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere prima di procedere all'espropriazione o all'iscrizione ipotecaria.
Art. 170 del codice civile
Limita l'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia, quando il creditore ne conosceva l'estraneità. La disposizione riguarda le procedure esecutive e non impedisce l'iscrizione di una misura cautelare quale l'ipoteca.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione, pur non essendo ancora un atto esecutivo, deve rispettare i presupposti temporali previsti per l'avvio dell'esecuzione immobiliare.
- Quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento deve essere notificata prima dell'iscrizione dell'ipoteca; la sua omissione può determinare l'illegittimità della misura.
- Il decorso del termine ordinario di 60 giorni dalla valida notifica della cartella costituisce il presupposto minimo per procedere, salvo la necessità dell'intimazione quando sia trascorso più di un anno.
- Il conferimento di un immobile in fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l'iscrizione dell'ipoteca, perché l'art. 170 c.c. protegge il bene dall'esecuzione forzata in determinati casi, ma non esclude le misure cautelari.
- In una controversia analoga occorre distinguere tra validità dell'ipoteca come tipologia di misura, che può riguardare anche beni in fondo patrimoniale, e validità concreta dell'iscrizione, che dipende dal rispetto delle notifiche e dei termini previsti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →