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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17029/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva cinque motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna per usura per mancata prova della consapevolezza del patto usurario, sostenendo che la sua attività di riscossione avrebbe potuto integrare al più favoreggiamento/estorsione; (2) vizio di motivazione circa la riconducibilità del dolo di uccidere (animus necandi) per il tentato omicidio contestato a I.R., con richiesta di annullamento; (3) presunto contrasto tra il giudicato impugnato e la sentenza n. 3787/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, con richiamo all'art. 238-bis c.p.p.; (4) omessa valutazione dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado relativamente ai reati di detenzione/porto d'arma (capo d), censura sollevata per la prima volta in cassazione; (5) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., lamentando mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto infondati i rilievi: (i) sulla responsabilità per usura ha confermato la valutazione globale e logica degli elementi indiziari (ruolo abituale dell'imputato come esattore, comportamento incoerente con la versione difensiva, contesto familiare-criminale) e la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria; (ii) sull'animus necandi ha condiviso la prognosi postuma posta dalla Corte territoriale valutando la pluralità dei colpi, la vicinanza, la parte colpita e la natura delle armi; (iii) il richiamo a diversa qualificazione in sentenza non irrevocabile non poteva produrre un contrasto di giudicati rilevante in cassazione; (iv) il quarto motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e non era oggetto di appello; (v) la determinazione della pena e il rifiuto delle attenuanti generiche sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Non sono state imposte spese processuali data la condizione di minore del ricorrente e l'applicazione analogica della disciplina di favore per i minori (art. 29 d.lgs. 272/2009). La Corte ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi per normativa sulla privacy.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al criterio metodologico di selezione e valutazione degli indizi: obbligo del giudice di esaminare singoli elementi, verificarne certezza e valenza dimostrativa e poi operare una valutazione unitaria

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Standard probatorio richiesto per la decisione di condanna; la Corte ha ritenuto che lo standard sia stato rispettato in base alla valutazione indiziaria

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per dedurre contrasto tra giudicati; la Cassazione ha osservato che la sentenza richiamata non è irrevocabile e dunque il presunto contrasto non è utilizzabile in cassazione

  • artt. 546 e 192 cod. proc. pen.

    Riferiti dalla difesa in tema di motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata sollevata correttamente in appello e quindi non deducibile in cassazione

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3; art. 609, comma 2

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e divieto di dedurre in cassazione questioni non proposte in appello, salvo eccezioni; applicato per escludere il quarto motivo

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia indicato elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa la valutazione dei criteri ai fini del quantum

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Riferito in tema di aumento di pena per cause previste dal codice; la Corte ha considerato gli aumenti applicati come adeguatamente motivati e contenuti

  • art. 29 d.lgs. n. 272/2009

    Norma di favore per i minori in tema di esenzione dalle spese processuali: applicata analogicamente alla fattispecie per escludere l'imposizione delle spese al ricorrente minorenne

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria richiede un esame unitario: il giudice deve verificare la certezza dei singoli elementi, la loro valenza dimostrativa e procedere a un raccordo logico complessivo per escludere ragionevoli alternative
  • La partecipazione ripetuta a ruoli di riscossione del credito e comportamenti coerenti con l'operatività nel contesto delinquenziale possono costituire elementi idonei a dimostrare la consapevolezza di un patto usurario quando valutati unitariamente
  • L'animus necandi può essere provato anche mediante 'prognosi postuma' valutando circostanze concrete (numero e direzione dei colpi, distanza, arma usata e sede della lesione) e l'organizzazione dell'azione
  • Un precedente giudicato non irrevocabile non crea immediato contrasto di giudicati utilizzabile in cassazione; per invocare il conflitto è necessario che la sentenza contrastante sia divenuta irrevocabile o che il ricorso specifichi dettagliatamente la divergenza motivazionale
  • In cassazione non sono ammissibili questioni introdotte per la prima volta se non ricorrono le eccezioni previste dagli artt. 606 e 609 c.p.p.; pertanto le doglianze devono essere adeguatamente sollevate in appello
  • La determinazione della pena e il riconoscimento (o meno) delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se carenti di motivazione o manifestamente illogici
  • Per i ricorrenti minorenni la Cassazione può riconoscere misure di favore (esenzione spese) applicando normative specifiche o analogiche a tutela della condizione di minore

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