Cassazione Civile, Ordinanza n. 21104/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa proposta da una società avverso un verbale prefettizio. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione e, pur in presenza di tale esito favorevole alla società, aveva compensato le spese del primo grado ritenendo sussistente una soccombenza reciproca per avere rigettato il primo capo della domanda relativo a vizi formali del verbale. Il tribunale, investito dell’appello, aveva confermato tale regolazione delle spese. In cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, la prefettura avrebbe dovuto essere condannata a rifondere tutte le spese di ogni grado di giudizio e che la compensazione era immotivata e non giustificata dal regime ratione temporis applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese, la soccombenza va valutata in modo unitario e globale, con riferimento all’esito complessivo della lite, e non frazionando le singole questioni trattate nel giudizio. Ha inoltre escluso che, nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, l’accoglimento della domanda pur a fronte del rigetto di eccezioni preliminari sul medesimo verbale integri soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per la regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma sulla quale è stato proposto il motivo di ricorso per violazione di legge processuale
art. 91, comma 1, c.p.c.
richiamato quale regola della soccombenza nella condanna alle spese
art. 92, comma 2, c.p.c.
richiamato come disciplina della compensazione delle spese applicabile ratione temporis, da interpretare in modo restrittivo e non in presenza del solo rigetto di questioni preliminari
legge n. 69/2009
richiamata come novella che ha modificato il regime della compensazione delle spese applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009
d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, conv. con modif. nella legge n. 162 del 10 novembre 2014
richiamato per delimitare temporalmente il regime applicabile alla fattispecie
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nella regolazione delle spese processuali la soccombenza deve essere valutata secondo un criterio unitario e globale, avendo riguardo all’esito complessivo della lite e non alla singola sorte delle questioni affrontate.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca non può fondarsi sul solo fatto che alcune eccezioni o questioni preliminari siano state respinte, quando la domanda principale sia stata comunque accolta.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’accoglimento dell’opposizione non diventa accoglimento parziale ai fini dell’art. 92 c.p.c. per il solo rigetto di profili formali o preliminari del verbale impugnato.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere coerente con il regime normativo ratione temporis e con un effettivo presupposto di soccombenza reciproca, non potendo essere meramente assertiva.
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