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Sentenza

Sentenza n. 3025/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione, della Determinazione dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022 della Regione Toscana – Direzione sanità, welfare e coesione sociale, ivi compresi gli Allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e determinazione della Regione Toscana relativi alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback sanitario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale della Regione Toscana che quantificava gli importi asseritamente dovuti, nonché i decreti ministeriali e l'accordo Stato-Regioni posti a fondamento del meccanismo del cd. payback. Ha dedotto profili di illegittimità degli atti impugnati, senza che il testo riporti il dettaglio delle singole censure. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere avrebbe potuto essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta. Poiché nel caso concreto risultava la dichiarazione di pagamento da parte della ricorrente, ma non la comunicazione regionale richiesta dalla norma, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Il pagamento effettuato determinava comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, con conseguente improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o Province autonome, dei provvedimenti con cui è accertato l'avvenuto pagamento della quota ridotta; la sola dichiarazione di pagamento della parte determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali ai quali si riferiscono i ricorsi interessati dalla disciplina speciale richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità della controversia e all'andamento processuale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Non espressamente citato nella motivazione, ma coerente con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; non viene indicato come norma decisiva espressamente richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata soltanto quando si siano verificati tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla norma, compresa, ove prevista, la comunicazione dell'accertamento amministrativo al giudice; non è sufficiente la mera dichiarazione della parte interessata.
  • Quando il pagamento o altro comportamento sopravvenuto elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, ma non integra tutti i presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni desunte dalle peculiarità della questione controversa e dall'andamento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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