Sentenza del 18/02/2015 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Indicazione degli estremi dell'atto - Assenza dell'atto prodromico - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo di motivazione della cartella, indicare gli estremi dell'atto registrato, quando l'avviso di liquidazione sia già stato legittimamente notificato al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. Non era quindi necessaria una nuova e dettagliata indicazione dell'avviso nella cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella per carenza di motivazione e per l'asserita mancata indicazione o assenza dell'atto prodromico, sostenendo che non fosse sufficiente il semplice richiamo agli estremi dell'atto registrato. La questione riguardava in particolare la necessità di indicare nella cartella anche l'avviso di liquidazione precedentemente notificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 139
La sentenza richiama la disposizione in materia di notificazione, ritenendo valida la precedente notificazione dell'avviso di liquidazione e conseguentemente sufficiente il richiamo ai relativi estremi nella cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere validamente motivata mediante l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto, se quest'ultimo è stato già notificato regolarmente al contribuente.
- L'assenza di una riproduzione integrale o di una nuova indicazione dettagliata dell'atto prodromico nella cartella non determina automaticamente la nullità, quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza legale.
- Per contestare efficacemente una cartella è necessario verificare concretamente sia la regolarità della notifica dell'atto presupposto sia la sufficienza degli elementi riportati nella cartella per individuare la pretesa.
- Il principio non esclude la nullità della cartella quando l'atto prodromico non sia mai stato notificato, non sia identificabile oppure i dati indicati siano insufficienti a consentire una difesa effettiva.
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