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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02284/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il medico ha agito per ottenere il pagamento di somme a titolo di adeguata remunerazione, oppure in subordine di risarcimento del danno, per il tardivo recepimento nell’ordinamento interno delle direttive eurounitarie in materia di formazione medica specialistica. Ha dedotto di avere frequentato presso un’università pubblica una scuola di specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio e, successivamente, una scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, conseguendo i relativi titoli. La Corte d’appello ha negato il diritto sul rilievo che tali specializzazioni non erano comprese negli elenchi delle direttive comunitarie e non risultavano equipollenti secondo la disciplina e la giurisprudenza rilevanti. In cassazione il ricorrente ha sostenuto: 1) che il diritto all’adeguata remunerazione non sarebbe limitato alle sole specializzazioni espressamente elencate nelle direttive; 2) che il giudice di merito avrebbe errato nel fermarsi alla coincidenza nominale senza verificare l’equivalenza sostanziale dei corsi, anche alla luce di decreti ministeriali successivi; 3) che il danno deriverebbe comunque dalla tardiva attuazione delle direttive e dalla mancata tempestiva conformazione del sistema delle scuole di specializzazione italiane.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che il diritto al risarcimento/adeguata remunerazione per il mancato recepimento della direttiva 82/76/CEE spetta solo se il corso frequentato rientra tra quelli comuni ad almeno due Stati membri o comunque sia equipollente ai corsi contemplati dalle direttive; tale equipollenza integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore. Ha inoltre rilevato che le specializzazioni frequentate dal ricorrente erano state già escluse dalla giurisprudenza di legittimità come equipollenti a quelle eurounitarie, e che i decreti ministeriali invocati erano successivi ai periodi di frequenza, quindi non idonei a fondare il diritto rivendicato per gli anni in questione. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Gli elenchi delle specializzazioni comuni agli Stati membri rilevano ai fini del diritto all’adeguata remunerazione solo in quanto individuano i corsi che possono fondare la pretesa risarcitoria/indennitaria.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata come direttiva coordinata con la 75/362/CEE nella disciplina della formazione dei medici specialisti.

  • Direttiva 82/76/CEE

    È la direttiva il cui mancato recepimento tempestivo può fondare la pretesa al risarcimento; il diritto presuppone però la frequenza di corsi riconducibili al sistema delle specializzazioni contemplate dalla normativa eurounitaria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

    Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 5 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo dello Stato di conformarsi tempestivamente alla disciplina eurounitaria.

  • D.M. 31 ottobre 1991

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la presenza di specializzazioni equipollenti, ma ritenuto non utile perché successivo al periodo di frequenza dei corsi.

  • D.M. 30 gennaio 1998

    Parimenti invocato per l’equipollenza, ma cronologicamente successivo ai fatti di causa.

  • D. Lgs. n. 257/1991

    Indicato come disciplina sopravvenuta che ha introdotto la remunerazione per nuovi corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • In tema di tutela dei medici specializzandi per tardivo recepimento delle direttive comunitarie, il diritto all’adeguata remunerazione o al risarcimento sorge solo se il corso frequentato rientra tra le specializzazioni previste dalla normativa eurounitaria o sia equipollente a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri.
  • L’eventuale equipollenza del corso rispetto alle specializzazioni elencate dalle direttive costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore; il giudice non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti fattuali sostitutivi della prova mancante.
  • La mera diversità nominale della specializzazione non è decisiva in astratto, ma l’equipollenza sostanziale deve risultare da specifiche allegazioni e prove, nel quadro della disciplina vigente al tempo della frequenza del corso.
  • Decreti ministeriali successivi ai periodi di specializzazione non possono fondare, di regola, il diritto alla remunerazione per corsi svolti in epoca anteriore, quando essi abbiano introdotto nuovi corsi o una diversa disciplina non retroattiva.
  • L’assenza di un corso negli elenchi comunitari comporta il rigetto della domanda se non sia dimostrata una reale equipollenza; in tal caso non è configurabile un illecito dello Stato per il solo mancato ampliamento del novero delle specializzazioni riconosciute.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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