Cassazione Civile, Ordinanza n. 02284/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico ha agito per ottenere il pagamento di somme a titolo di adeguata remunerazione, oppure in subordine di risarcimento del danno, per il tardivo recepimento nell’ordinamento interno delle direttive eurounitarie in materia di formazione medica specialistica. Ha dedotto di avere frequentato presso un’università pubblica una scuola di specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio e, successivamente, una scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, conseguendo i relativi titoli. La Corte d’appello ha negato il diritto sul rilievo che tali specializzazioni non erano comprese negli elenchi delle direttive comunitarie e non risultavano equipollenti secondo la disciplina e la giurisprudenza rilevanti. In cassazione il ricorrente ha sostenuto: 1) che il diritto all’adeguata remunerazione non sarebbe limitato alle sole specializzazioni espressamente elencate nelle direttive; 2) che il giudice di merito avrebbe errato nel fermarsi alla coincidenza nominale senza verificare l’equivalenza sostanziale dei corsi, anche alla luce di decreti ministeriali successivi; 3) che il danno deriverebbe comunque dalla tardiva attuazione delle direttive e dalla mancata tempestiva conformazione del sistema delle scuole di specializzazione italiane.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che il diritto al risarcimento/adeguata remunerazione per il mancato recepimento della direttiva 82/76/CEE spetta solo se il corso frequentato rientra tra quelli comuni ad almeno due Stati membri o comunque sia equipollente ai corsi contemplati dalle direttive; tale equipollenza integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore. Ha inoltre rilevato che le specializzazioni frequentate dal ricorrente erano state già escluse dalla giurisprudenza di legittimità come equipollenti a quelle eurounitarie, e che i decreti ministeriali invocati erano successivi ai periodi di frequenza, quindi non idonei a fondare il diritto rivendicato per gli anni in questione. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
Gli elenchi delle specializzazioni comuni agli Stati membri rilevano ai fini del diritto all’adeguata remunerazione solo in quanto individuano i corsi che possono fondare la pretesa risarcitoria/indennitaria.
Direttiva 75/363/CEE
Richiamata come direttiva coordinata con la 75/362/CEE nella disciplina della formazione dei medici specialisti.
Direttiva 82/76/CEE
È la direttiva il cui mancato recepimento tempestivo può fondare la pretesa al risarcimento; il diritto presuppone però la frequenza di corsi riconducibili al sistema delle specializzazioni contemplate dalla normativa eurounitaria.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 5 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo dello Stato di conformarsi tempestivamente alla disciplina eurounitaria.
D.M. 31 ottobre 1991
Richiamato dal ricorrente per sostenere la presenza di specializzazioni equipollenti, ma ritenuto non utile perché successivo al periodo di frequenza dei corsi.
D.M. 30 gennaio 1998
Parimenti invocato per l’equipollenza, ma cronologicamente successivo ai fatti di causa.
D. Lgs. n. 257/1991
Indicato come disciplina sopravvenuta che ha introdotto la remunerazione per nuovi corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- In tema di tutela dei medici specializzandi per tardivo recepimento delle direttive comunitarie, il diritto all’adeguata remunerazione o al risarcimento sorge solo se il corso frequentato rientra tra le specializzazioni previste dalla normativa eurounitaria o sia equipollente a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri.
- L’eventuale equipollenza del corso rispetto alle specializzazioni elencate dalle direttive costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore; il giudice non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti fattuali sostitutivi della prova mancante.
- La mera diversità nominale della specializzazione non è decisiva in astratto, ma l’equipollenza sostanziale deve risultare da specifiche allegazioni e prove, nel quadro della disciplina vigente al tempo della frequenza del corso.
- Decreti ministeriali successivi ai periodi di specializzazione non possono fondare, di regola, il diritto alla remunerazione per corsi svolti in epoca anteriore, quando essi abbiano introdotto nuovi corsi o una diversa disciplina non retroattiva.
- L’assenza di un corso negli elenchi comunitari comporta il rigetto della domanda se non sia dimostrata una reale equipollenza; in tal caso non è configurabile un illecito dello Stato per il solo mancato ampliamento del novero delle specializzazioni riconosciute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02257/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02261/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02266/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02269/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02276/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →