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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24965/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione a un'associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana e per plurime cessioni di stupefacenti (tutti i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha contestato: 1) insufficienza e carenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo Porto; 2) errata interpretazione delle intercettazioni (in particolare l'identificazione del "Giovanni" citato nelle conversazioni), sostenendo che molte conversazioni riguardavano rapporti commerciali/locazione di un locale e non scambi di droga; 3) mancanza di elementi individualizzanti (modalità di consegna, pagamenti, ecc.) per ascrivere un ruolo associativo; 4) carenza di motivazione sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa; 5) illogicità e carenza della motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e la necessità della custodia in carcere, ritenendo adeguabili misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure che proponevano una diversa interpretazione dei fatti (ricostruzione alternativa) e ha confermato la correttezza della valutazione del giudice del merito riguardo alle dichiarazioni del collaboratore e ai riscontri tratti dalle intercettazioni e dai sequestri. Il Tribunale aveva poi adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante per agevolazione mafiosa e l'attualità del pericolo di reiterazione, richiamando la presunzione applicabile ai reati ex art. 74 DPR 309/1990 e ritenendo non idonee misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (comma 1 indicato nel testo)

    La fattispecie associativa è stata qualificata come aggravata per avere gli imputati agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa (il clan Cintorino); la Corte accetta la qualificazione sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri investigativi

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata come presunzione normativa (a favore dell'esistenza delle esigenze cautelari in specifiche ipotesi) che il giudice del riesame ha ritenuto applicabile e non superata da elementi obiettivi prodotti dalla difesa

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata per evidenziare la particolare gravità dei reati di traffico di stupefacenti e la presunzione relativa circa le esigenze cautelari collegata a tali ipotesi

  • art. 94, comma 1-ter, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità amministrative segnalate dalla Corte)

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da riscontri investigativi (intercettazioni, sequestri, videoriprese), possono costituire base idonea per misure cautelari: la difesa deve dimostrare concrete e specifiche ragioni per ritenere i riscontri inconsistenti
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito affidata al giudice di primo grado e al giudice del riesame; il sindacato in sede di legittimità è molto limitato e possibile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • La mera possibilità di interpretazioni alternative dei fatti, senza individuare vizi logici o mancanze nella motivazione, non è sufficiente per ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari: l'impugnazione non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione
  • Per contrastare la sussistenza delle esigenze cautelari fondate su presunzioni (es. connesse ai reati di droga), il difensore deve allegare e documentare elementi oggettivi e specifici che le superino (es. prova di incapacità a reiterare, garanzie di controllo, collegamenti che escludano il ruolo associativo)
  • La valutazione circa l'adeguatezza di misure meno afflittive richiede al difensore di dimostrare concretamente perché tali misure sarebbero efficaci; affermazioni generiche sulla gravità come unico fondamento dell'arresto non prevalgono se il giudice motivi l'attualità del pericolo

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