Sentenza del 20/03/2015 n. 5644 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento riguardava la deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi per prestazioni di merchandising ritenute fittizie e la detrazione dell'IVA indicata nelle relative fatture, considerate riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha contestato l'errata ripartizione dell'onere della prova e l'insufficiente motivazione della CTR, che aveva valorizzato soltanto la regolarità formale della contabilità senza esaminare gli elementi presuntivi contenuti nel processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente il merito, valutando adeguatamente gli elementi forniti dall'Agenzia, tra cui l'assenza nello statuto della ITS s.r.l. dell'attività di merchandising, la mancanza di un contratto scritto, l'importo elevato e sproporzionato dei costi e l'assenza di prova dell'effettività e inerenza delle prestazioni. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla debenza delle imposte, ma ha stabilito i criteri giuridici da applicare nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
In materia di imposte sui redditi, il contribuente che intende dedurre costi deve dimostrarne l'esistenza, la certezza, l'inerenza all'attività d'impresa e l'oggettiva determinabilità. L'Amministrazione deve invece provare l'esistenza del reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54, comma 2
Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni inesistenti, deve fornire elementi probatori, anche presuntivi, idonei a sostenere la fittizietà delle operazioni. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare che le operazioni sono state effettivamente eseguite.
Art. 2697 c.c.
La norma disciplina l'onere della prova: ciascuna parte deve provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese. Nel caso esaminato, la ripartizione varia in funzione della contestazione: l'Ufficio deve fornire elementi della pretesa o della fittizietà, mentre il contribuente deve provare i costi dedotti e l'effettività delle operazioni una volta emersi indizi seri contrari.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione della legge e l'insufficiente motivazione su fatti decisivi. La CTR ha omesso di esaminare elementi istruttori potenzialmente decisivi, limitandosi a richiamare la regolarità formale della contabilità.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità e delle fatture non dimostra, da sola, l'effettività delle operazioni né la deducibilità dei costi o la detraibilità dell'IVA.
- Per i costi dedotti ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve dimostrare che siano realmente sostenuti, certi, inerenti all'attività e determinabili nel loro ammontare.
- In materia di IVA, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta dell'inesistenza dell'operazione: sono sufficienti elementi presuntivi gravi e validi. Dopo tale dimostrazione, l'onere passa al contribuente.
- Elementi quali l'incompatibilità dell'attività del fornitore con i servizi fatturati, l'assenza di un contratto scritto, importi sproporzionati e la mancanza di documentazione concreta possono costituire indizi rilevanti di operazioni fittizie o costi non inerenti.
- Il giudice tributario deve esaminare e motivare espressamente tutti gli elementi probatori decisivi dedotti dalle parti; non può fondare la decisione soltanto sulla regolarità formale della contabilità.
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