Cassazione Penale, Sentenza n. 3342/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di qualificazione del fatto: la Corte di appello ha ricondotto il comportamento nell'alveo dell'art. 424, comma secondo, cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio) invece che nell'art. 424, comma primo, o nell'art. 423 cod. pen., senza adeguata motivazione e senza illustrare perché sussistessero gli elementi di diffusività, vastità e rapida propagazione delle fiamme; la motivazione si è limitata a richiamare genericamente il verbale dei Vigili del Fuoco. 2) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e applicazione di una pena superiore al minimo edittale e non conforme alla corretta combinazione degli artt. 424 (comma secondo) e 423 cod. pen.; 3) erronea applicazione della recidiva nonostante risultasse documentalmente l'estinzione degli effetti penali delle precedenti condanne per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo. Ha censurato la Corte d'appello per motivazione generica e insufficiente circa la sussistenza delle caratteristiche che qualificano l'evento come "incendio" (diffusività, vastità, potenza distruttrice), rilevando che non è sufficiente il richiamo generico al verbale dei Vigili del Fuoco senza indicare gli elementi fattuali concreti che giustificano la qualificazione. Ha inoltre accertato che la Corte d'appello non ha valutato l'incidenza dell'estinzione degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova sul computo della recidiva. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata limitatamente all'ipotesi aggravata di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen. e alla recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame sui punti devoluti e conseguente rideterminazione della pena. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
La decisione richiama la distinzione tra il comma primo (pericolo di incendio) e il comma secondo (danneggiamento seguito da incendio), sottolineando che per configurare il secondo occorrono elementi di diffusività, vastità e rapida propagazione delle fiamme; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione acquisita in sede di merito sulla sussistenza di tali elementi
art. 423 cod. pen.
Norma sul danneggiamento semplice; rilevata come alternativa quando il fuoco non produce né pericolo né incendio con caratteristiche tali da mettere a rischio la pubblica incolumità
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Principio consolidato secondo cui l'estinzione degli effetti penali dovuta all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale esclude che le relative condanne siano computate ai fini della recidiva; la Corte di merito non ha valutato questa incidenza
Massime di principio
- Per qualificare un fatto come "danneggiamento seguito da incendio" (art. 424, comma 2) è necessario che emerga chiaramente la diffusività, la vastità e la rapida propagazione delle fiamme: non è sufficiente la semplice presenza di fiamme o danni parziali all'oggetto
- La motivazione di Corte d'appello deve indicare specificamente quali elementi fattuali (es. estensione del rogo, propagazione, carattere distruttivo, tracce di liquido infiammabile correlate all'espansione delle fiamme) giustificano la qualificazione in termini di "incendio"; il generico richiamo al verbale dei Vigili del Fuoco è insufficiente
- Se gli effetti penali di condanne precedenti si sono estinti per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, tali condanne non possono essere considerate ai fini della recidiva (esclusione dell'aggravante)
- In presenza di vizio di qualificazione o di omissione di valutazioni essenziali la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, con ripercussione anche sulla determinazione della pena
- Quando si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, la sua rivalutazione dipende dalla corretta ricostruzione giuridica del fatto: se la qualificazione viene modificata in sede di rinvio, la pena dovrà essere rideterminata coerentemente
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