Cassazione Penale, Sentenza n. 12786/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 29 giugno 2022 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di unificazione delle pene concorrenti. Il ricorrente deduce due motivi: 1) vizio di costituzione del collegio per la mancata partecipazione di uno dei consiglieri in camera di consiglio (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.); 2) deduzione di erronea dichiarazione di inammissibilità dell'istanza in quanto la questione sarebbe relativa a questioni già decise in precedenza e dunque precluse (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.). L'istanza di unificazione riguardava cinque condanne emesse tra il 1981 e il 2014, già oggetto di decreti del Procuratore generale e di un precedente riordino in tre cumuli parziali (con riferimento a decisioni intervenute nel 2015 e nell'ottobre 2018), e con valutazioni già oggetto della sentenza n.17503/2020 di questa Corte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato: la discrepanza tra il verbale (che riporta il dott. Vittorio Pilla) e l'intestazione dell'ordinanza (che riporta la dott.ssa Beccaro) è stata qualificata come lapsus calami/errore materiale, essendo dagli atti chiaro che la composizione originaria dattiloscritta indicava la dott.ssa Beccaro e che la sostituzione a penna con il nome del dott. Pilla costituisce mera correzione formale; il provvedimento è stato depositato giorni dopo l'udienza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione era già stata decisa da un provvedimento divenuto irrevocabile (la formazione dei cumuli era stata ritenuta legittima dalla sentenza n.17503/2020 e la collocazione della pena del 3 luglio 2009 era stata risolta in sede di rinvio con decisione irrevocabile). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Articolo invocato per censurare vizi di legittimità del provvedimento (composizione del collegio, decisioni su questioni già decise). La Corte ha applicato la norma considerando che la contestazione sulla partecipazione del giudice era relativa a un errore materiale non idoneo a fondare il motivo di cassazione; inoltre ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a questioni già decise per effetto della irrevocabilità dei precedenti provvedimenti
art. 78 cod. pen.
Norma richiamata nel percorso logico: la Corte ha valutato che la collocazione della pena nel secondo o nel terzo cumulo non avrebbe consentito l'applicazione della 'regola calmieratrice' di cui all'art.78, rendendo irrilevante il diverso inserimento rispetto all'effetto favorevole per il condannato
Giurisprudenza: sentenza Cassazione n.17503/2020
Questa pronuncia aveva già valutato la legittimità della formazione dei cumuli; la Corte odierna ha richiamato tale precedente per ritenere che la materia fosse già stata decisa e quindi che la nuova istanza fosse inammissibile per essere relativa a questioni già definitivamente risolte
Massime di principio
- Una discrepanza formale tra il verbale e l'intestazione di un provvedimento (nomi dattiloscritti e successive correzioni a penna) può essere qualificata come lapsus calami/errore materiale; per far valere un vizio di composizione del collegio è necessario dimostrare che il giudice non ha effettivamente partecipato alla deliberazione o che la sua mancata partecipazione abbia inciso sulla decisione
- Le questioni già decise con provvedimenti divenuti irrevocabili (cosa giudicata/irrevocabilità) sono inammissibili in sede di ricorso: non è possibile riproporre istanze già definite con decisione definitiva
- Nelle domande di unificazione delle pene, se precedenti decreti o pronunce (anche del Procuratore generale o della Corte) hanno già disciplinato i cumuli e la loro collocazione, la relativa impugnazione è ostacolata dalla preclusione derivante dalla irrevocabilità delle decisioni
- Quando la collocazione di una pena in un cumulo anziché in un altro non influisce sull'applicabilità di regole mitigatrici (es. art.78 c.p.), la questione può essere ritenuta irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento per vizi di forma o di composizione è utile documentare il concreto pregiudizio o la menomazione del diritto di difesa derivante dal vizio, non limitandosi a rilevare discrepanze formali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12547/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12549/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12550/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12552/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12553/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12554/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →