Sentenza n. 304/2026 - Perugia, Sezione 1
per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento dei danni derivati ai ricorrenti per effetto dell’ordinanza dirigenziale n. 170 del 25 settembre 2020, con cui la Direzione di Polizia Municipale del Comune di Spoleto aveva istituito sul tratto secondario della S.C. 67 “Strada Morro - S. Nicolò - S. Angelo” ubicato in località Sant’Angelo in Mercole il divieto di transito per i mezzi con larghezza superiore a ml. 2,70, impugnata dagli odierni istanti e definitivamente annullata con sentenza T.A.R. Umbria 2 luglio 2024 n. 517, non notificata e passata in giudicato il 3 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vietava il transito, su un tratto secondario di strada comunale, ai veicoli di larghezza superiore a 2,70 metri
Esito
Favorevole al ricorrente (società agricola)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’ordinanza dirigenziale n. 170 del 25 settembre 2020, già annullata con sentenza del TAR Umbria n. 517 del 2 luglio 2024 per difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il divieto riguardava l’unica via di accesso ai terreni agricoli coltivati dalla società e avrebbe impedito l’impiego dei macchinari agricoli di larghezza superiore a 2,70 metri. Sono stati dedotti danni derivanti dalla modifica della rotazione colturale, dal ritardo nella raccolta e dall’utilizzo di mezzi più piccoli, con maggiori costi di lavorazione. La domanda è stata quantificata in 42.000 euro, sulla base di una perizia agronomica, per riduzione della produzione lorda vendibile e maggiori costi. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle persone fisiche, l’inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del rigetto cautelare e l’insussistenza dei presupposti della responsabilità, contestando il nesso causale e la prova dei danni, anche perché alcune voci riguardavano annualità anteriori all’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei due ricorrenti persone fisiche, poiché i danni erano stati allegati esclusivamente in capo alla società agricola. Ha respinto l’eccezione fondata sulla mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare, escludendo che tale comportamento costituisse acquiescenza o precludesse l’azione risarcitoria. Nel merito, ha ritenuto integrati l’illegittimità della condotta amministrativa, l’elemento soggettivo della colpa, il nesso causale e il danno ingiusto. L’annullamento dell’ordinanza per difetto di istruttoria e motivazione non comportava automaticamente il risarcimento, ma nel caso concreto il Comune non aveva dimostrato l’esistenza di una situazione complessa, di incertezza normativa o di contrasti giurisprudenziali tali da rendere scusabile la condotta. È stato riconosciuto il nesso causale per il periodo di efficacia del divieto, mentre sono state escluse le voci riferite a periodi anteriori al 25 settembre 2020, compresa la minore redditività della coltura di girasole relativa all’annualità 2019/2020. Per il ritardo nella raccolta, il giudice ha liquidato equitativamente 10.000 euro, a fronte della richiesta residua di 18.030,71 euro, considerando provata l’esistenza del danno ma non puntualmente quantificabile. Per i maggiori costi derivanti dall’utilizzo di macchinari più piccoli ha riconosciuto 9.761,65 euro, detraendo la quota riferita all’annualità 2019/2020. Il Comune è stato quindi condannato a pagare alla società agricola 19.761,65 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 25 settembre 2020 alla data della sentenza, nonché interessi legali successivi fino al soddisfo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
L’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione richiede l’accertamento dei presupposti dell’illecito, inclusi condotta, colpa, nesso causale e danno ingiusto.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è utilizzabile per determinare la misura del danno quando l’esistenza del pregiudizio sia provata, ma non sia possibile quantificarlo precisamente; non può sostituire la prova dell’an del danno.
art. 115 c.p.c.
Il potere equitativo del giudice rientra nei poteri generali di valutazione della prova e consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, una volta provatane l’esistenza.
art. 1224 c.c.
Dalla pubblicazione della sentenza, con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, maturano gli interessi legali fino al soddisfacimento.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: devono essere autonomamente accertati l’illegittimità della condotta, la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e il danno ingiusto.
- La colpa della pubblica amministrazione può essere desunta dalla violazione grave di regole di azione chiare e dalla semplicità della situazione di fatto, quando l’amministrazione non dimostri circostanze idonee a rendere scusabile l’errore, quali complessità istruttoria, incertezza normativa o contrasti giurisprudenziali.
- Il difetto di istruttoria e di motivazione che conduce all’annullamento di un provvedimento non esclude in assoluto il risarcimento: quando l’illegittimo esercizio del potere abbia concretamente impedito l’esercizio di una facoltà già spettante al privato e abbia prodotto un danno causalmente riconducibile all’atto, la responsabilità può essere riconosciuta.
- La mancata impugnazione del rigetto di una domanda cautelare non costituisce acquiescenza rispetto alle valutazioni cautelari e non preclude l’azione risarcitoria, soprattutto quando il rigetto cautelare sia fondato sulla mancata prova dell’irreparabilità del danno, elemento distinto dalla sua risarcibilità per equivalente.
- La liquidazione equitativa del danno è ammessa soltanto dopo che sia stata provata l’esistenza del pregiudizio; essa serve a determinarne il quantum in presenza di difficoltà di precisa quantificazione e non può supplire alla mancanza di prova dell’an debeatur.
- Sono risarcibili soltanto i danni temporalmente e causalmente riconducibili al provvedimento illegittimo; devono essere escluse le perdite riferite a periodi anteriori alla sua adozione o a circostanze non dipendenti dall’atto amministrativo.
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