Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un fabbricato rurale adibito ad abitazione. Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione, gli eredi dell'originario attore hanno proposto ricorso principale con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 1158, 1140, 1141, 1144 e 2697 c.c. nonché degli artt. 116, 244 e 257 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata l'existence dell'animus possidendi e che fosse stata erroneamente accolta l'eccezione di mera detenzione del bene sulla base di una deposizione testimoniale ritenuta non sufficiente; con il secondo hanno reiterato sostanzialmente la stessa doglianza come vizio di motivazione, richiamando gli artt. 111, co. 6, Cost., 132, co. 2, n. 4, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La parte resistente originaria ha proposto ricorso incidentale censurando, ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., la compensazione delle spese del primo grado disposta dalla Corte territoriale. Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato il certificato di morte del resistente originario e si sono costituiti i suoi eredi ex art. 110 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità quando i giudici di merito abbiano reso una motivazione effettiva, coerente e analitica. In particolare, la Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva esaminato in modo compiuto le testimonianze e che la censura non evidenziava un vero errore di diritto né un vizio motivazionale deducibile. È stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché la doglianza sulla compensazione delle spese, in una causa iniziata prima del 2009, investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito formulata sulla base del previgente art. 92 c.p.c., sindacabile solo entro limiti che nella specie non risultavano superati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato come norma sull'usucapione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto sul possesso
art. 1140 c.c.
richiamato per la nozione di possesso; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse a una rivalutazione del materiale probatorio
art. 1141 c.c.
richiamato in tema di interversione del possesso/detenzione; la questione è stata ricondotta a un apprezzamento di fatto non riesaminabile
art. 1144 c.c.
richiamato con riferimento alla detenzione; la Corte ha escluso che la censura configurasse un vero errore di diritto
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che il motivo contestasse in realtà la valutazione del fatto e delle prove
art. 116 c.p.c.
l'aggettivo possessivo "suo"
richiamato per ribadire che la valutazione delle prove resta rimessa al giudice di merito
art. 244 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma sulle prove testimoniali, ma senza superare il vaglio di ammissibilità
art. 257 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alla prova testimoniale, senza incidere sulla decisione
art. 111, co. 6, Cost.
richiamato per il vizio di motivazione, ma la motivazione d'appello è stata ritenuta effettiva e coerente
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta dal vizio denunciato
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata considerata sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del fatto
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorso incidentale in tema di spese di lite
art. 92 c.p.c.
nel testo previgente, applicabile alle cause iniziate prima del 2009, consente la compensazione delle spese per giusti motivi; la relativa valutazione è discrezionale del giudice di merito
art. 110 c.p.c.
richiamato per la costituzione degli eredi della parte deceduta nel giudizio di cassazione
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazioni di legge o vizi motivazionali le doglianze che, in sostanza, mirano soltanto a contestare l'accertamento e la valutazione del materiale probatorio compiuti dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione effettiva, analitica e coerente sulla prova del possesso o di altri fatti storici decisivi, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se si risolve nella richiesta di un terzo grado di merito sul medesimo fatto controverso.
- Per le cause iniziate anteriormente alla riforma del 2009, la compensazione delle spese ai sensi del previgente art. 92 c.p.c. resta ancorata alla valutazione discrezionale del giudice di merito per giusti motivi ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- Nel giudizio di cassazione, la morte della parte originaria non impedisce la prosecuzione del processo mediante costituzione degli eredi ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
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